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La disposizione - La riforma delle professioni, termini coi quali ci si riferisce in via generale al decreto legge n. 138 del 2011, ha posto nel corso di questi due anni non poche novità in seno all’organizzazione delle categorie professionali riunite in Albi e collegi, così, dopo l’assicurazione obbligatoria dallo scorso 15 agosto 2013, un nuovo elemento fa capolino all’interno del sistema professionale italiano: l’Albo unico professionale, reso operativo grazie all’intervento di un apposito D.P.R. In base quindi a quanto disposto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012, “1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. 2. L’insieme degli albi territoriali costituisce l’albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal consiglio nazionale di ciascun ordine o collegio. I dati degli albi territoriali devono essere trasmessi telematicamente all’albo unico nazionale”.
La pubblicazione sul sito Cndcec - In linea con simili disposizioni, lo scorso 21 ottobre il direttore generale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Francesca Maione, ha inoltrato l’informativa n. 8 del 2013 a tutti i presidenti degli Ordini territoriali. Nella missiva l’alto funzionario della categoria avvisava le rappresentanze locali circa la pubblicazione online sul sito del Consiglio nazionale della sezione dedicata proprio all’Albo unico nazionale. L’informativa precisava inoltre che “il Consiglio nazionale ha provveduto quindi ad effettuare le necessarie modifiche software sul portale istituzionale, affinché possano essere pubblicati nei dati relativi agli iscritti anche gli eventuali provvedimenti disciplinari”.
Le indicazioni per gli Odcec – A questo punto il direttore generale del Consiglio nazionale ha altresì ricordato ai presidenti degli ordini territoriali di “rendere disponibili tutti i dati relativi agli iscritti nell'area riservata del sito www.commercialisti.it. In relazione ai provvedimenti disciplinari dovranno essere indicate non solo le sanzioni in corso, ma anche quelle comminate in passato. I successivi aggiornamenti dell'albo unico nazionale dovranno essere effettuati dall'Ordine territoriale contestualmente alle variazioni che saranno apportate nell'albo territoriale”. In altri termini, appare chiaro che sarà compito di ciascun singolo Ordine dare pronta comunicazione delle informazioni concernenti i propri iscritti avvalendosi del canale telematico messo a disposizione dal portale istituzionale. Secondo quanto sottolineato dal direttore generale, gli Ordini dovranno comunicare anche le informazioni inerenti le sanzioni, sia quelle in corso che quelle passate, nonché provvedere al contestuale aggiornamento dei dati inseriti nell’Albo unico disposto dal D.P.R. n. 137/12 qualora si verifichino delle variazioni a livello locale. Al fine di seguire al meglio simili procedure, gli uffici nazionali della categoria hanno pubblicato in rete i riferimenti operativi apportando alla guida un opportuno aggiornamento. Inoltre l’informativa è stata accompagnata da tracciati esempio dei file Excel da utilizzare per gli aggiornamenti massivi, anch’essi scaricabili dal sito del Consiglio nazionale.
Stp e prestazioni temporanee – Tramite la medesima informativa, i presidenti degli Ordini territoriali vengono altresì messi al corrente dell’istituzione di apposite aree del sito dedicate alle società tra professionisti e alle prestazioni temporanee svolte dai professionisti esteri in Italia.