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In merito alla comunicazione dei dati raccolti dagli Ordini territoriali per la formazione dell’elenco degli esperti (di cui all’articolo 3, comma 3, D.L. n. 118/2021), si privilegia un criterio che assegna priorità alla circoscrizione regionale in cui è posta la sede dell’Ordine professionale di riferimento.
È quanto evidenziato nel Pronto Ordini n. 241 del 23 dicembre 2021, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti circa la comunicazione dei dati raccolti dagli Ordini territoriali per la formazione dell’elenco degli esperti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di competenza.
La richiesta di chiarimenti è pervenuta da un Consiglio dell’Ordine territoriale situato in Campania, avente sede nella provincia di Salerno che, però, ha come circondario di appartenenza il Tribunale di Lagonegro. Detto Ordine, nel quesito, precisa che la circoscrizione di riferimento insiste sulle regioni della Campania e della Basilicata e che gli iscritti all’Ordine sono residenti o domiciliati in entrambe le due regioni. Considerando quanto esposto, quindi, l’Ordine territoriale ha chiesto al Consiglio Nazionale se debba inviare l’elenco dei professionisti in possesso dei requisiti professionali e formativi previsti dall’ordinamento per essere inseriti nell’elenco unico degli esperti facilitatori della composizione negoziata (di cui all’articolo 3, D.L. n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 147/2021), ad entrambe le CCIAA dei capoluoghi delle due regioni, vale a dire alla CCIAA di Napoli e a quella di Potenza.
I chiarimenti del CNDCEC – In virtù delle disposizioni del D.L. n. 118/2021, secondo il Consiglio Nazionale l’elenco dei professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa deve essere inviato dall’Ordine di Sala Consilina alla CCIAA di Napoli.
A tal proposito, riepilogando nel dettaglio la normativa prevista dal suddetto decreto-legge, il CNDCEC fa notare come l’articolo 3, comma 3, del menzionato decreto, preveda che l’elenco unico degli esperti sia formato presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il successivo comma 6 di detta disposizione stabilisce, inoltre, che la nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione costituita presso le CCIAA dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
È previsto dal comma 5 dello stesso articolo 3, inoltre, che l’Ordine professionale comunica l’elenco con i nominativi e i dati significativi ed essenziali dei professionisti, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, alla CCIAA del capoluogo di regione in cui si trova ovvero alla CCIAA delle province autonome di Trento e Bolzano.
Alla luce delle summenzionate disposizioni, quindi, a parere del Consiglio Nazionale sembrerebbe, che il legislatore, con riferimento alla formazione dell’elenco, non abbia adottato un criterio basato sulla competenza territoriale del circondario di Tribunale, né un criterio basato sulla competenza territoriale determinata tenendo conto dell’ambito territoriale in cui è posta la sede legale dell’impresa, bensì abbia privilegiato un criterio che assegna priorità alla circoscrizione regionale in cui è posta la sede dell’Ordine professionale di riferimento.
In virtù di quanto appena osservato, considerato che l’Ordine territoriale in questione è posto in Campania, l’elenco non dovrà essere inviato alla CCIAA della Basilicata, risultante dall’accorpamento delle CCIAA di Potenza e Matera (secondo un criterio che si basa sulla circostanza che Sala Consilina è un comune che ricade nel circondario del Tribunale di Lagonegro), bensì alla CCIAA di Napoli, in quanto CCIAA del capoluogo della regione in cui l’Ordine medesimo si trova.
Sul punto, il CNDCEC torna su quanto disposto dal citato comma 6 dell’articolo 3, il quale, con riferimento alle modalità e ai criteri per la scelta dei componenti della Commissione che procede alla nomina degli esperti, precisa che essa è composta da:
A tal proposito, concludendo, il CNDCEC evidenzia che, per espressa previsione del menzionato articolo 3, comma 7, penultimo periodo, la commissione istituita presso la CCIAA del capoluogo di regione, con l’intento di assicurare trasparenza e rotazione nell’attribuzione degli incarichi, può nominare anche al di fuori dell’ambito regionale.