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Premessa – Il ragioniere commercialista che risulta iscritto nella sezione A dell’albo può richiedere l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi tenuto presso l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito all’interno dell’Ordine stesso e ciò anche senza essere in possesso di laurea magistrale o titolo di studio equipollente in materie giuridiche ed economiche previsti dall’art. 4, comma 5, del DM n. 202/2014. Stessa cosa, invece, non è possibile dirsi per colui che, in possesso di laurea triennale, è iscritto alla sezione B dell’Albo.
Ad affermare quanto appena esposto, è stato il CNDCEC in risposta (PO 50/2017) ad un quesito posto in merito alla possibilità, per un iscritto alla sezione A dell’albo ed in possesso di laurea triennale, di iscriversi al citato elenco di gestori di crisi da sovraindebitamento.
Le motivazioni – Con riferimento al soggetto iscritto alla sezione A dell’albo, il CNDCEC fa notare che già nell’informativa n. 91/2015, aveva accolto la sentenza n. 12457 del 4 novembre 2015 emessa da TAR del Lazio e con la quale fu dichiarato l’annullamento del DM n. 202/2014 proprio nella parte in cui il citato DM escludeva dall’iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione di cui in premessa, i ragionieri commercialisti iscritti alla sezione A dell’Albo, con la conseguenza che è da considerarsi annullato ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso che si fondi sulle stesse logiche che hanno portato al predetto annullamento. Secondo il CNDCEC, dunque, ai fini dell’iscrizione nel citato elenco è sufficiente l’iscrizione alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti senza nemmeno rilevare il possesso della laurea (magistrale o triennale).
Per quanto, invece, riguarda l’iscritto alla sezione B dell’albo, questi può iscriversi nell’elenco in commento se in possesso di laurea magistrale e se abbia portato a termine il corso di 40 ore previsto per i professionisti. Ciò deriva dal fatto che, il responsabile (ai fini dell’iscrizione degli Organismi nel registro tenuto presso il Ministero) è tenuto a verificare la qualificazione professionale dei gestori di crisi e che lo faccia accertando, in capo all’iscritto, il possesso della laurea magistrale o di altro titolo equipollente in materie giuridiche ed economiche ed accertando altresì il possesso di specifica formazione.
Restano, ad ogni modo, in vigore le esenzioni, per i tre anni successivi all’entrata in vigore del DM n. 202/2014 (quindi fino al 28 gennaio 2018) dagli obblighi formativi (previsti per i gestori della crisi) per quei professionisti (avvocati, commercialisti e notai) iscritti nei rispettivi ordini di appartenenza e che hanno ricoperto, in almeno quattro procedure, la funzione di curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari, organismo di composizione della crisi ovvero liquidatore ai sensi dell’art. 15 L. n. 3/2012 (PO 368/2016).