Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Trattamento fiscale delle attività formative degli enti strumentali degli Ordini professionali. Si tratta dell’argomento su cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti dietro consulenza giuridica appositamente presenta dal CNDCEC, la cui risposta è stata pubblicata nella giornata di ieri. In particolare, nella richiesta di consulenza, il CNDCEC faceva presente che molti Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno costituito, su iniziativa dei rispettivi Consigli, delle organizzazioni non profit (fondazioni, associazioni e, in casi residuali, società cooperative) aventi generalmente come scopi statutari principali quelli di promuovere, valorizzare e tutelate la figura professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile, di curare l’attività diretta alla formazione e all’aggiornamento professionale, di istituire scuole di perfezionamento e di specializzazione come, ad esempio, le “Scuole di Alta Formazione” (SAF).
Visto, quindi, che tali enti svolgono attività di formazione professionale su incarico degli Ordini che li hanno istituiti e dato che per lo svolgimento delle proprie attività, tali enti conseguono sia entrate derivanti direttamente dallo svolgimento di specifici eventi di formazione ed aggiornamento professionale, sia entrate non specificamente collegate all’organizzazione di tali eventi, sono stati posti all’Amministrazione finanziaria una seri di quesiti in merito al trattamento fiscale (ai fini IVA e delle imposte dirette) di dette entrate oltre che precisazioni in merito alla qualificazione fiscale degli enti in esame.
La qualificazione degli enti - Prima questione affrontata riguarda proprio la qualificazione degli enti strumentali. A tal proposito l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la loro qualificazione come enti “commerciali” o come enti “non commerciali” è correlata alla circostanza che l’attività di formazione sia svolta o meno con modalità commerciali. Per essi la qualificazione come ente “non commerciale” può ritenersi sussistente solo laddove, in base ad un riscontro concreto, sia possibile verificare che l’attività che gli stessi svolgono in via principale (nel caso particolare quella di formazione ed aggiornamento professionale), sia resa secondo modalità non integranti l’esercizio di attività commerciali sulla base dei criteri di carattere generale.
Appare, comunque, corretto qualificare come commerciali gli enti strumentali costituiti dagli Ordini, qualora le attività formative siano da essi esercitate abitualmente, in via esclusiva o prevalente, secondo le modalità proprie di un’attività economica organizzata professionalmente in forma d’impresa. Inoltre, qualora l’ente sia costituito in forma di società di capitali o di società cooperativa lo stesso assumerà sempre, agli effetti fiscali, natura commerciale ed il reddito complessivo sarà formato, anche in tal caso, dall’unica categoria del reddito d’impresa.
Il trattamento fiscale delle entrate – Riguardo poi le entrate degli enti strumentali degli Ordini derivanti direttamente dallo svolgimento di specifici eventi di formazione e aggiornamento professionale, si chiarisce che: il contributo specifico versato dall’Ordine per copertura delle spese sostenute dall’ente strumentale per l’organizzazione di uno o più eventi formativi è rilevante ai fini delle imposte dirette e dell’IVA; le entrate relative ad attività di sponsorizzazione o di pubblicità sono anch’esse rilevanti ai fini IVA e delle imposte dirette; sono rilevanti ai fini delle imposte dirette, anche i corrispettivi versati dagli iscritti all’Ordine per l’accesso ai corsi di formazione o eventi formativi organizzati dagli enti strumentali. Ai fini IVA tali corrispettivi, rientrano, invece nel campo di applicazione in regime di esenzione.
Per quanto, poi riguarda, le entrate degli enti non specificamente collegate all’organizzazione di eventi formativi e di aggiornamento professionale, si è chiarito che l’apporto in denaro iniziale effettuato dall’Ordine ai fini della costituzione dell’ente rappresenta il patrimonio attribuito per nascita all’ente stesso e l’inizio della propria attività. Detto apporto, pertanto, non rappresenta il risultato economico dell’attività dell’ente ma si configura come il “patrimonio” essenziale costituente la base per lo svolgimento dell’attività per la quale l’ente è istituito.
Pertanto, a prescindere dalla qualifica di quest’ultimo (commerciale o non commerciale), tale apporto non costituisce per questi reddito imponibili ai fini IRES. Sotto l’aspetto IVA, inoltre, l’apporto è da considerarsi fuori dal campo di applicazione (poiché in via generale, i conferimenti in società o enti che hanno per oggetto denaro sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972).
Ci sono poi, i contributi annui versati dagli Ordini agli enti strumentali aventi la qualifica di enti non commerciali, i quali non assumono rilievo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’ente (detti contributi finalizzati, in sostanza, al generale finanziamento della attività di formazione svolta dall’ente, infatti, rientrano tra le entrate non specificamente collegate all’organizzazione di specifici eventi formativi e di aggiornamento professionale). Chiarimento opposto, invece, se l’ente si qualificasse come commerciale. Ai fini IVA, invece, in entrambi i casi, i contributi sono da considerarsi esclusi da campo di applicazione dell’imposta, nel presupposto che abbiano i requisiti per qualificarsi come mere movimentazioni di denaro prive del carattere della correspettività.
Infine, in merito agli altri quesiti è stato precisato che: