21 febbraio 2014

Equipollenza, gli avvertimenti dell’Europa

Rischio procedura di infrazione da parte dell’Europa senza la previsione di esami integrativi
Autore: Redazione Fiscal Focus

Possibile procedura d’infrazione - Sull'accesso automatico per i commercialisti al registro dei revisori non vi sono novità incoraggianti dall’Europa. Il Parlamento è costretto a trovare una quadratura del cerchio per assecondare il parere della stessa Ue, secondo il quale senza esami integrativi l'Italia rischierebbe una procedura d'infrazione, rimandando il tutto a un ulteriore regolamento del Ministero della Giustizia da emanare entro 20 giorni dall'approvazione del decreto Milleproroghe.

Il parere contrario della UE - Sul tavolo della commissione Affari costituzionali è arrivato da parte della UE un parere che, contrariamente a quanto affermato dal ministero dell'istruzione e università, ritiene l'esame di Stato per l’abilitazione di dottore commercialista mancante di alcune materie necessarie per la piena equipollenza con l'esercizio dell'attività di revisore. Secondo il parere firmato dal direttore Capitali e Imprese della Ue, Ugo Bassi, un’eventuale misura nazionale di equipollenza, senza l'eventuale previsione di esami integrativi qualificanti la revisione legale, risulterebbe contraria alla direttiva europea, pur non prevedendo questa esplicitamente tale principio né la normativa il suo decreto di recepimento (D.Lgs. 39/10).
In definitiva, secondo l’UE, l'esame di abilitazione alla professione di commercialista prevede la verifica di competenze professionali che differiscono in modo significativo da quanto previsto per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di revisore.

In attesa di un decreto ministeriale –
La questione dunque resta in mano al Ministero che già mesi fa aveva licenziato il regolamento sull'esame di idoneità per l'accesso (ora fermo in attesa degli sviluppi parlamentari) al registro facendo sostanzialmente tabula rasa del principio dell'equipollenza stabilendo, però, la possibilità di esoneri per i commercialisti. Ora, in Commissione affari costituzionali dovrà essere indicato in un decreto quali sono gli elementi di differenziazione tra i due ruoli professionali. Il parere dell'Europa infatti è stato chiaro in questo senso e ha indicato che per l'esame di abilitazione alla professione di commercialista manca la verifica sulla competenza in sei materie.

I nodi sul tirocinio pregresso - Mentre il parlamento cerca di risolvere il problema dell'equipollenza sono state aperte dal registro del tirocinio gli accessi alle nuove iscrizioni, il tutto con molte incognite per gli aspiranti. Il nodo da sciogliere è sempre per i commercialisti (non per chi si iscrive cioè come revisore puro) e in particolare per quelli che decideranno di fare l'esame di Stato nella sessione estiva e che per la prima volta potranno beneficiare della riduzione del tirocinio da 36 a 18 mesi così come previsto dalla riforma delle professioni. Per loro infatti il periodo di praticantato si dimezzerà rispetto a quello valido per diventare revisori legali che resta di 36 mesi, così come previsto dalla direttiva europea per l'attività del controllo dei conti. Relativamente al riconoscimento del periodo pregresso, il Mef risponde però che l'attuale quadro normativo non consente al tirocinante di avvalersi ulteriormente del periodo pregresso, svolto cioè antecedentemente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Questo potrebbe voler dire che un abilitato alla prossima sessione estiva alla professione di commercialista, non ancora iscritto nell'albo dei praticanti dei revisori, rischierebbe di dover fare nuovamente dall'inizio i 36 mesi di praticantato presso un revisore.

In arrivo la convenzione MIUR-CNDCEC – Dal prossimo anno dovrebbe partire il nuovo tirocinio per dottori commercialisti ed esperti contabili riscritto dalla riforma delle professioni. Dovrebbe essere pronta in tempi rapidi la convenzione tra il Ministero e il Consiglio nazionale di categoria che, in attuazione del D.P.R. di riforma Severino, fissa le nuove regole per svolgere il tirocinio professionale. Il nuovo accordo Miur-Cndcec, che dovrà poi essere recepito in singole convenzioni tra ordini territoriali e atenei, va a modificare il numero dei crediti formativi contenuti nella precedente convenzione stipulata nel 2010. Questo perché il D.P.R. Severino ha di fatto dimezzato il periodo di tirocinio per i commercialisti (da 36 a 18), prevedendo che 6 mesi possano essere svolti in concomitanza con l'ultimo anno del corso (triennale o quinquennale) e i restanti 12 con la frequentazione effettiva in uno studio professionale. Non cambia, comunque, il principio di fondo, cioè l'esonero dalla prima prova dell'esame di stato per l'accesso alla sezione A o B dell'albo per coloro che hanno conseguito una laurea quinquennale o triennale in un corso di studi realizzato sulla base di una convenzione tra ateneo e ordine territoriale di riferimento. Cambia invece l'attività di controllo sul tirocinante che potrà svolgere il semestre professionalizzante sotto la supervisione e il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione. Relativamente alle norme transitorie, a coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione “tirocinanti Commercialisti” verrà riconosciuto un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di praticantato.

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