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Oggi entra in vigore la nuova disciplina sull’equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, contenuta nella legge n.49/2023, pubblicata sulla GU n. 104 del 5 maggio 2023. Le norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
Inoltre, l'applicazione della disciplina dell'equo compenso è estesa alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a.. Invece, sono espressamente escluse le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione.
Da oggi, è quindi prevista la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera. Tuttavia, la nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per la restante parte. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio.
L'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo in cui egli ha la residenza o il domicilio.
Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della predetta differenza, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa o, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione.
Inoltre, viene previsto che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso.