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La riforma degli ordinamenti professionali supera il primo passaggio parlamentare. Il 3 agosto 2026 il Senato ha approvato con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 50 astensioni, il disegno di legge delega n. 1663, collegato alla manovra di finanza pubblica e finalizzato alla revisione organica delle regole applicabili a quindici professioni regolamentate. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera.
La delega interessa agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, consulenti in proprietà industriale, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali e tecnologi alimentari. Restano fuori dal perimetro, tra gli altri, avvocati, professionisti sanitari e dottori commercialisti ed esperti contabili, destinatari di distinti percorsi di riforma.
Il voto del Senato non determina un cambiamento immediato degli ordinamenti. Il disegno di legge stabilisce, infatti, i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell’adozione dei successivi decreti legislativi. Una volta concluso l’iter parlamentare ed entrata in vigore la legge delega, l’Esecutivo avrà ventiquattro mesi per emanare uno o più provvedimenti attuativi. Saranno questi ultimi a definire concretamente le nuove regole per ciascuna categoria, tenendo conto delle peculiarità dei singoli ordinamenti.
L’obiettivo dichiarato è adeguare il sistema professionale alle trasformazioni economiche e tecnologiche, valorizzando al tempo stesso la funzione pubblicistica degli Ordini e il ruolo di garanzia svolto dai professionisti nei confronti di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
Uno dei punti più delicati riguarda la definizione delle competenze. I decreti delegati dovranno individuare le attività tipiche, riservate o attribuite, anche in via non esclusiva, agli iscritti agli Albi, mantenendo la coerenza con il titolo di studio, il tirocinio e l’eventuale esame di abilitazione richiesti per l’accesso.
Inoltre, nel corso dell’esame parlamentare è stato precisato che le attività non espressamente riservate dalla legge rimangono liberamente esercitabili, nel rispetto della normativa applicabile. La riforma, dunque, non dovrebbe tradursi nell’automatica introduzione di nuove esclusive professionali.
Tra le competenze degli iscritti viene valorizzata anche l’attività di consulenza, mentre per alcune categorie potranno essere istituiti percorsi di specializzazione organizzati dai Consigli nazionali e dagli Ordini territoriali, anche in collaborazione con le università. Resta salvaguardato l’ambito professionale di chi è già iscritto all’Albo, anche nell’ipotesi di un futuro innalzamento dei titoli di studio richiesti.
La delega punta anche a rendere più sostenibile l’accesso alle professioni. Al tirocinante dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante. Potrà inoltre essere previsto, attraverso uno specifico contratto e con esclusione degli enti pubblici, il pagamento di un’indennità o di un compenso proporzionato all’effettivo apporto fornito. Non si tratta, quindi, dell’introduzione immediata di una retribuzione obbligatoria generalizzata: criteri, condizioni e modalità dovranno essere definiti dai decreti legislativi.
Un ruolo centrale viene assegnato all’aggiornamento professionale. La formazione continua dovrà includere competenze digitali, sicurezza informatica e utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale. Anche i codici deontologici dovranno essere adeguati alle nuove tecnologie, con particolare attenzione alla protezione dei dati, alla cybersicurezza e alle responsabilità connesse all’impiego dell’IA. Resta fermo il principio secondo cui gli strumenti tecnologici devono supportare, e non sostituire, il giudizio e la responsabilità personale del professionista.
La riforma prevede l’aggiornamento dei parametri utilizzabili nelle liquidazioni giudiziali e nell’applicazione della disciplina sull’equo compenso. Per le azioni di responsabilità professionale relative ai rapporti con i clienti privati viene indicato un termine di prescrizione di cinque anni, ferme restando le discipline speciali applicabili nei confronti di pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni e grandi imprese.
Novità sono previste anche per le società tra professionisti, con l’obiettivo di rafforzare il controllo degli iscritti sul capitale e sui diritti di voto, favorire le aggregazioni multidisciplinari ed evitare duplicazioni nella contribuzione integrativa.
Sul piano della governance, infine, viene confermata la natura degli Ordini quali enti pubblici non economici, distinti dalle organizzazioni sindacali. Saranno riviste le regole elettorali, anche attraverso il possibile ricorso al voto telematico, rafforzando trasparenza, rappresentanza territoriale e parità di genere.
Il passaggio alla Camera sarà quindi decisivo, ma la portata concreta della riforma dipenderà soprattutto dal contenuto dei decreti legislativi che seguiranno l’approvazione definitiva.
Positivo il giudizio espresso da Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e di ProfessionItaliane. Secondo De Luca, il provvedimento ridisegna il ruolo delle professioni regolamentate, adeguandolo ai cambiamenti sociali, economici e tecnologici. Il risultato raggiunto al Senato sarebbe stato favorito anche dalla collaborazione tra i quindici ordinamenti coinvolti, che hanno contribuito alla definizione di una cornice comune senza rinunciare alle rispettive specificità. Particolare rilievo viene attribuito alla più chiara individuazione delle attività tipiche, riservate e di consulenza, nonché alle novità riguardanti accesso alla professione, formazione continua, competenze digitali, intelligenza artificiale, società tra professionisti e governance ordinistica. L’approvazione della Camera aprirà poi la fase decisiva dei decreti legislativi, chiamati a tradurre i principi della delega nelle discipline dei singoli ordinamenti.