Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il ragioniere che, indipendentemente dalla circostanza di risultare attualmente iscritto nella sez. A come “ragioniere commercialista”, ha svolto alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di tirocinio previsto dal previgente ordinamento dei ragionieri, essendo in possesso di uno dei titoli accademici previsti dall’articolo 71, comma 4, del D. Lgs. n. 139/2005 (laurea della classe LM 56 corrispondente alla ex 64/S), potrà chiedere di essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione da “dottore commercialista”.
È quanto afferma il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 170 del 26 ottobre 2022, con il quale sono stati forniti chiarimenti in seguito ad un quesito posto da un Ordine territoriale.
Quest’ultimo, infatti, rivolgendosi al CNDCEC, ha chiesto di sapere se, un iscritto all’Albo sez. A con titolo professionale di “ragioniere commercialista”, possa sostenere l’esame di abilitazione da “dottore commercialista” o debba svolgere il tirocinio professionale.
A tal proposito, lo stesso Ordine ha precisato che, l’iscritto, è in possesso dei seguenti titoli di studio:
A sostegno di quanto sopra affermato, lo stesso CNDCEC ha precisato che, la possibilità di sostenere l’esame in questione, deriva non tanto dalla pur vera ragione che vi sarebbe un’impossibilità logico-giuridica di ipotizzare la coesistenza, in capo allo stesso soggetto, della qualità di esercente la professione di ragioniere commercialista iscritto alla sez. A dell’albo e, contemporaneamente, della qualità di tirocinante iscritto nella sez. A del registro dei tirocinanti. Tale possibilità, infatti, deriva in virtù di quanto stabilito dall’articolo 71, comma 4, del D. Lgs. n. 139/2005 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).
Detto articolo, rubricato “Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti”, al citato comma 4 prevede che «coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso di:
Considerando tutto quanto sopra esposto, tornando alla fattispecie prospettata nel quesito, il Consiglio Nazionale evidenzia che, il soggetto in questione, potrà chiedere di essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione da “dottore commercialista”.
Ciò, indipendentemente dalla circostanza di risultare attualmente iscritto nella sez. A come “ragioniere commercialista”, avendo svolto alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di tirocinio previsto dal previgente ordinamento dei Ragionieri ed essendo, inoltre, in possesso di uno dei titoli accademici previsti dall’articolo 71, comma 4 citato (laurea della classe LM 56 corrispondente alla ex 64/S).
Il ragioniere che, indipendentemente dalla circostanza di risultare attualmente iscritto nella sez. A come “ragioniere commercialista”, ha svolto alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di tirocinio previsto dal previgente ordinamento dei ragionieri, essendo in possesso di uno dei titoli accademici previsti dall’articolo 71, comma 4, del D. Lgs. n. 139/2005 (laurea della classe LM 56 corrispondente alla ex 64/S), potrà chiedere di essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione da “dottore commercialista”.
È quanto afferma il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 170 del 26 ottobre 2022, con il quale sono stati forniti chiarimenti in seguito ad un quesito posto da un Ordine territoriale.
Quest’ultimo, infatti, rivolgendosi al CNDCEC, ha chiesto di sapere se, un iscritto all’Albo sez. A con titolo professionale di “ragioniere commercialista”, possa sostenere l’esame di abilitazione da “dottore commercialista” o debba svolgere il tirocinio professionale.
A tal proposito, lo stesso Ordine ha precisato che, l’iscritto, è in possesso dei seguenti titoli di studio:
A sostegno di quanto sopra affermato, lo stesso CNDCEC ha precisato che, la possibilità di sostenere l’esame in questione, deriva non tanto dalla pur vera ragione che vi sarebbe un’impossibilità logico-giuridica di ipotizzare la coesistenza, in capo allo stesso soggetto, della qualità di esercente la professione di ragioniere commercialista iscritto alla sez. A dell’albo e, contemporaneamente, della qualità di tirocinante iscritto nella sez. A del registro dei tirocinanti. Tale possibilità, infatti, deriva in virtù di quanto stabilito dall’articolo 71, comma 4, del D. Lgs. n. 139/2005 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).
Detto articolo, rubricato “Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti”, al citato comma 4 prevede che «coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso di:
Considerando tutto quanto sopra esposto, tornando alla fattispecie prospettata nel quesito, il Consiglio Nazionale evidenzia che, il soggetto in questione, potrà chiedere di essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione da “dottore commercialista”.
Ciò, indipendentemente dalla circostanza di risultare attualmente iscritto nella sez. A come “ragioniere commercialista”, avendo svolto alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di tirocinio previsto dal previgente ordinamento dei Ragionieri ed essendo, inoltre, in possesso di uno dei titoli accademici previsti dall’articolo 71, comma 4 citato (laurea della classe LM 56 corrispondente alla ex 64/S).