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Premessa – Coloro che sostengo l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista nella I° sessione del 2017, potranno già sostenere la prova aggiuntiva anche per l’abilitazione alla professione di revisore legale solo se è stato compiuto il relativo tirocinio dei 36 mesi.
Lo chiarisce il CNDCEC nel Pronto ordini n. 86/2017 del 15 maggio scorso, dando risposta ad un quesito in merito.
La disciplina per l’accesso alla professione di revisore legale è stata, infatti, di recente modificata con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 63 del 19 gennaio 2016 (pubblicato in GU del 4 maggio 2016). In particolare. all’art. 11 del citato decreto è stabilito che chi accede a sostenere gli esami di stato per divenire dottore commercialista ed esperto contabile, se vuole esercitare anche la professione di revisore legale è chiamato a sostenere una prova aggiuntiva (che diventano, dunque, quattro in totale, ossia 3 per la professione di commercialista più quella aggiuntiva per la revisione legale), a condizione che sia stato compiuto il relativo tirocinio di 36 mesi previsto dall’art. 3 D.Lgs. 39/2010 e dalla normativa comunitaria.
Come comportarsi – La novità in commento trova applicazione a decorre dal 2017 ossia dagli esami da sostenere a partire dalla sessione di giugno di quest’anno. In particolare, a tal proposito, il CNDCEC, nel citato documento di prassi di cui in premessa, ha chiarito che, a partire da questa prima sessione 2017, chi sostiene l’esame per dottore commercialista ed esperto contabile e vuole abilitarsi anche all’esercizio della revisione legale, ha due possibilità: