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Con il Pronto Ordini n. 149/2019 del 14 ottobre 2019, pubblicato nei giorni scorsi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), è intervenuto per fornire chiarimenti con riguardo all’incompatibilità o meno dell’esercizio della professione, in capo ad un iscritto che assuma l’incarico di amministratore con deleghe in una società di capitali.
L’esercizio per proprio conto dell’impresa, infatti, andrebbe a configurare un’incompatibilità con l’esercizio della professione
Il quesito
È pervenuto al CNDCEC un quesito posto da un Ordine territoriale inerente la possibilità, per un iscritto all’albo, di assumere l’incarico di amministratore con deleghe in una società di capitali in cui una partecipazione sociale non maggioritaria risulti essere detenuta da altra società di capitali, nella quale il medesimo iscritto, risulti essere titolare di una partecipazione sociale (anch’essa di minoranza).
La risposta del CNDCEC
In via preliminare, il Consiglio Nazionale ricorda quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 139/2005, il quale dispone, in via generale, l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento, per proprio conto, in nome proprio o altrui, dell’attività d’impresa. Con riferimento a quest’ultima, svolta per il tramite di società di capitali, le Note interpretative del Consiglio Nazionale inerenti la disciplina delle incompatibilità, hanno chiarito che, questa, risulta incompatibile con l’esercizio della professione “nel caso in cui l’iscritto abbia, in tali società, un interesse economico prevalente e rivesta, al tempo stesso, la carica di amministratore o liquidatore con ampi (o tutti) i poteri gestionali”.
Sul punto, è stato ulteriormente precisato che, l’interesse economico “prevalente” ricorre qualora:
Oltre a ciò, i commercialisti evidenziano che, qualora l’iscritto sia amministratore con ampi poteri ma non socio di una società, si materializza comunque una condizione di incompatibilità, qualora si accerti che, di fatto, realizzi una partecipazione al capitale sociale della suddetta società, tramite l’utilizzo del coniuge, di parenti entro il 4° grado o di soggetti prestanome o società fiduciarie.
Riferendosi, nel dettaglio, alla fattispecie prospettata nel quesito, il Consiglio Nazionale osserva che, l’iscritto appare essere amministratore non socio di società, la cui compagine sociale appare caratterizzata dalla presenza di un’altra società in cui l’iscritto risulta detenere, a sua volta, una partecipazione.
Secondo il CNDCEC, quindi, potrebbe realizzarsi una situazione per cui l’iscritto potrebbe essere, per il tramite di quest’ultima società, titolare di una partecipazione (anche rilevante) al capitale della società in cui ricopre formalmente solo la carica di amministratore con deleghe.
A tal proposito, nella risposta, si elenca tutto ciò che l’Ordine dovrà verificare, ossia:
Per concludere, relativamente al caso in cui l’incarico di amministratore con deleghe sia di natura professionale, il CNDCEC precisa che si dovrebbe riscontrare uno o più elementi probatori elencati di seguito, ossia: