15 settembre 2018

FNC: tassazione dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate

Autore: Pietro Mosella
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), il 14 settembre 2018, ha pubblicato un nuovo documento di ricerca recante “La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate”. In detto documento è stata analizzata, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità.

Ciò, in virtù di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018, con la quale viene modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate.

La stessa Legge di Bilancio 2018, prevede, altresì, uno specifico regime transitorio con riferimento alla disciplina dei dividendi, il quale, come affermato dalla FNC, fa sorgere alcuni dubbi interpretativi evidenziati, appunto, nello stesso documento.

Il documento di ricerca - Nel documento in commento, si ricorda dapprima che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”), ha uniformato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie “rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione”.
Successivamente, si analizza la nuova disciplina dei dividendi e la nuova disciplina dei “capital gain”, con le modifiche che la stessa Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, così da raffrontarlo al regime previgente e, per esporre i dubbi generati dal confronto con il nuovo.
Infine, nel documento si accenna anche all’IRI ed alla trasparenza fiscale.

La nuova disciplina dei dividendi - L’articolo 1, commi da 1003 a 1006, della Legge di Bilancio 2018, ha apportato alcune modifiche in materia di tassazione di utili da partecipazioni qualificate.
In particolare, è stato modificato sia l’articolo 47 del TUIR denominato “Utili da partecipazione”, che l’articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973, denominato “Ritenuta sui dividendi”.
La modifica comporta che, a decorrere dagli utili prodotti dal 2018, nei confronti dei soci con partecipazioni qualificate in società di capitali, aumenta la pressione fiscale sui redditi prelevati dalla società.

Dopo aver ricordato il regime previgente, si analizzano le novità introdotte ed il regime transitorio, per poi approfondire anche la disciplina relativa agli utili percepiti da parte degli enti non commerciali, la quale è rimasta invariata a seguito delle novità introdotte dalla citata Legge.
Si è invece modificata la disciplina relativa alle plusvalenze realizzate da parte di tali soggetti su partecipazioni qualificate, seguendo le stesse regole previste per le persone fisiche non imprenditori.

In virtù dell’analisi delle discipline suddette, la FNC pone alcune questioni:
  • la prima, che genera alcuni dubbi, riguarda le società semplici, per le quali, prima delle modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2018, trovava applicazione l’articolo 47, comma 1, primo periodo del TUIR (ora abrogato). I dividendi derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da tali soggetti concorrevano alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14% se formati con utili realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2017;
  • con riferimento, invece, alle partecipazioni non qualificate, l’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004, aveva chiarito che le previsioni dell’articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973, ovvero l’applicazione della ritenuta del 26%, non fossero applicabili alle società semplici in quanto riferibili ai dividendi corrisposti a persone fisiche non imprenditori e a soggetti non residenti. Di conseguenza, gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, seguivano la medesima disciplina riservata a quelli derivanti da partecipazioni qualificate, rendendosi così applicabile anche in tal caso l’art. 47, comma 1, primo periodo del TUIR.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la FNC si domanda quale sia il regime applicabile agli utili percepiti da società semplici in seguito all’abrogazione della disposizione in ultimo citata.
A tal proposito, la Fondazione prospetta due soluzioni:
  • far concorrere interamente gli utili alla formazione del reddito imponibile della società percettrice;
  • escluderli interamente da tassazione.

“La prima soluzione – come si legge nel documento in esame - determinerebbe un livello di imposizione ingiustificatamente più elevato per gli utili percepiti dalle società semplici rispetto a quelli percepiti dalle persone fisiche, dal che potrebbero derivare profili di incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 53 Costituzione”.
Anche la seconda soluzione – secondo la FNC - resta tuttavia poco sostenibile alla luce del disposto dell’articolo 44, comma 1, lettera e) del TUIR, che prevede l’imponibilità integrale degli utili derivanti da società ed enti soggetti all’IRES.
Da tale quadro normativo deriva, quindi, ad avviso della FNC, “la necessità di uno specifico intervento del legislatore sul punto che, auspicabilmente, equipari il trattamento fiscale degli utili percepiti dalle società semplici rispetto a quelli percepiti dalle persone fisiche”.

La nuova disciplina dei “capital gain” - L’articolo 1, commi da 999 a 1002 e 1005 della Legge di Bilancio 2018, ha modificato il sistema di tassazione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate. In particolare, sono stati modificati l’articolo 68 del TUIR denominato “Plusvalenze”, e gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461/1997, relativi all’imposta sostitutiva.

A decorrere dalle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019, i soci con partecipazioni qualificate, non relative all’attività d’impresa eventualmente esercitata, si vedono applicare l’imposta sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione parziale con applicazione dell’Irpef.
Dopo una panoramica del regime ante modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, il documento analizza le novità introdotte e, il raffronto, ha portato la FNC ad alcune considerazioni, in virtù anche del fatto che, ad esempio, una questione di diritto transitorio si pone alla luce del disposto dell’articolo 7, comma 7 del D. Lgs. n. 461/1997, il quale dispone che «il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti […] si considera cessione a titolo oneroso».

Prima delle modifiche intervenute, che hanno ampliato l’ambito applicativo dell’articolo 7, anche alle partecipazioni qualificate, tale disciplina, era applicabile solo con riferimento alle partecipazioni non qualificate, alle quali veniva applicata l’imposta sostitutiva del 26%.
Occorre, adesso - come si legge nel documento - che “tale disciplina vada coordinata con la possibilità di conferire, nell’ambito del regime del risparmio gestito, anche le partecipazioni qualificate già nel corso del 2018. Tenuto conto che per le plusvalenze su partecipazioni qualificate le recenti modifiche, hanno previsto che l’imposta sostitutiva del 26% si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2019, si pone il dubbio in merito al trattamento fiscale da applicare al conferimento di partecipazioni qualificate nel regime in esame che sia effettuato nel corso del 2018”.
Sul punto, la FNC, auspica gli opportuni chiarimenti o, se ritenuto necessario, uno specifico intervento normativo.

IRI e trasparenza fiscale - In virtù di tutto quanto esposto, come osserva la FNC, i soci che detengono partecipazioni qualificate in società di capitali e ricevono dividendi dalle stesse, si vedono aumentare la pressione fiscale sui redditi prelevati dalla società.
“Un modo per alleviare la pressione fiscale su tali redditi – si afferma nel documento - potrebbe essere rappresentato, in caso di società partecipata costituita nella forma della S.r.l. dall’opzione per la trasparenza fiscale prevista dall’articolo 116 del TUIR; oppure, in alternativa, dall’opzione per l’applicazione dell’IRI, ovvero l’Imposta sul Reddito delle Società di cui all’articolo 55-bis del TUIR”.

In merito alla trasparenza fiscale, l’articolo 116 del TUIR, dispone che l’opzione può essere esercitata dalle società a responsabilità limitata, il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o 20 nel caso di società cooperativa.

Per effetto dell’opzione, il reddito della società viene imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, evitando così la doppia tassazione società-socio. Tale reddito concorrerà, tuttavia, alla formazione del reddito complessivo del socio non nel momento della percezione, ma nel medesimo periodo d’imposta in cui viene prodotto dalla società.

Relativamente all’IRI, il documento ricorda che, l’articolo 55-bis del TUIR, prevede che il reddito d’impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata, che hanno i requisiti per poter accedere al regime di trasparenza fiscale di cui al citato articolo 116 del TUIR, non concorre alla formazione del reddito complessivo del socio, ma viene assoggettato a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per i soggetti Ires, pari al 24%. Nel caso in cui gli utili della società siano distribuiti ai soci, i redditi percepiti saranno assoggettati all’ordinaria tassazione Irpef in capo al socio.

Di conseguenza – si afferma nel documento di ricerca - le S.r.l. che possiedono i requisiti di cui all’articolo 116 del TUIR e che decidono di non adottare il regime ordinario con Ires al 24%, potrebbero, alternativamente:
  • optare per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 116 del TUIR, con imputazione diretta del reddito in capo ai soci, indipendentemente dalla percezione;
  • optare per l’IRI di cui all’articolo 55-bis del TUIR, così come descritto in precedenza.

Secondo la FNC, in tal modo, si eviterebbe la doppia tassazione società-socio, e in caso di distribuzione dell’utile al socio, ci si potrebbe avvalere degli oneri deducibili e/o detraibili anche qualora il dividendo fosse l’unico reddito del contribuente.
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