3 luglio 2026
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3 luglio 2026

FPC, i chiarimenti del CNDCEC sulla riduzione dei crediti per genitorialità

P.O. n. 10 del 2 luglio 2026: la riduzione dei 45 CFP si applica anche ai crediti obbligatori, ma non spetta, in via generale, se il figlio compie sei anni nei primi giorni del triennio formativo.

Autore: Chiara Aiello 

Il Consiglio Nazionale (CNDCEC), con il P.O. n. 10 del 2 luglio 2026 ha risposto a un dubbio espresso dall'Ordine di Venezia in merito all’interpretazione dell'art. 8 comma 1 del Regolamento FPC, il quale riconosce una riduzione di 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e genitorialità. L’attenzione ricade però sul limite temporale, con particolare riferimento ai casi in cui il figlio compia sei anni nel corso del triennio formativo.

Riduzione dei CFP: crediti ordinari e obbligatori

L'Ordine di Venezia ha chiesto se la riduzione di 45 crediti formativi professionali possa riguardare anche i crediti obbligatori e se la riduzione possa essere riconosciuta anche nel triennio in cui il figlio compie sei anni. La formazione professionale continua costituisce, infatti, un obbligo giuridico e deontologico per tutti gli iscritti all'Albo. In via ordinaria, il professionista è tenuto ad acquisire 90 CFP nel triennio, di cui una parte nelle materie obbligatorie.

ll Consiglio Nazionale specifica però che la riduzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. b), del Regolamento FPC si applica anche ai crediti formativi obbligatori, poiché la disposizione non prevede alcuna distinzione rispetto ai crediti ordinari.

La disposizione, infatti, è stata introdotta per sostenere i professionisti con figli piccoli e favorire un migliore equilibrio tra attività professionale, obblighi formativi e responsabilità familiari.

A conferma di tale interpretazione, il CNDCEC richiama la ratio  prevista per maternità, paternità, adozione e affidamento, per la quale la riduzione di 45 CFP può incidere anche sui crediti obbligatori. Da qui infatti nasce la scelta di applicare lo stesso criterio anche alla riduzione prevista per la conciliazione vita-lavoro e genitorialità.

Il limite temporale

Il secondo chiarimento riguarda il limite temporale. La riduzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. b), può essere fruita nel periodo compreso tra il compimento del primo anno e il compimento del sesto anno di età del figlio. In linea generale, quindi, il beneficio può essere riconosciuto anche nel triennio in cui il figlio compie sei anni.

La riduzione dei CFP è infatti prevista per favorire la conciliazione tra gli impegni professionali e quelli familiari durante il periodo compreso tra il primo e il sesto anno di età del figlio. Se quest'ultimo compie sei anni nei primi giorni del triennio, viene meno il presupposto temporale su cui si fonda il beneficio, poiché per quasi tutto il triennio il minore non rientra più nella fascia di età considerata dalla disposizione regolamentare.

Resta tuttavia fondamentale la valutazione del caso concreto. Qualora il figlio compia sei anni nei primissimi giorni del triennio formativo, la riduzione, in linea generale, non dovrebbe essere riconosciuta.

Da qui la centralità del ruolo dell'Ordine territoriale, chiamato a valutare la singola richiesta tenendo conto delle circostanze specifiche e della documentazione prodotta dall'iscritto.

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