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È vero che l’incarico di giudice tributario è incompatibile con quello di soggetti che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria e l’assistenza fiscale, ma il decreto del ministro delle Finanze che dichiara la decadenza è illegittimo se non è preceduto da una diffida a rimuovere la causa d'incompatibilità, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della stessa.
La sentenza. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativi Regionale della Puglia – Lecce, con la sentenza n. 1811, depositata lo scorso 25 ottobre.
La decadenza del commercialista. Il Collegio amministrativo ha accolto il ricorso di un iscritto all’albo professionale dei dottori commercialisti, dichiarato decaduto dall’incarico di giudice tributario presso una Commissione pugliese.
La diffida. Il TAR, pur avendo rilevato che il ricorrente, al momento dell’emanazione della delibera di decadenza dall’incarico, versava in una situazione di incompatibilità che lo rendeva senz’altro inidoneo a ricoprire l’incarico di giudice tributario, ha ritenuto comunque illegittimo il decreto del ministro delle Finanze che aveva dichiarato la decadenza, poiché non proceduto da un atto di diffida a rimuovere l’incompatibilità. A parere del Collegio leccese infatti, l’esclusione di ogni e qualsiasi dubbio sulla imparzialità del giudice, quindi la necessità che alla sussistenza di un’ipotesi di incompatibilità consegua la decadenza del giudice che in quell’ipotesi versa, non esclude l’applicazione dell’istituto generale della diffida, a cessare dalla situazione di incompatibilità entro quindici giorni dalla comunicazione della stessa. Tale istituto, contemplato dall’art. 63 del D.P.R. n. 3 del 1957, corpo normativo che regola il pubblico impiego non contrattualizzato e che è richiamato dall’art. 16, secondo comma, del R.D. n.12/1941 (Ordinamento giudiziario), trova la sua ragion d’essere: a) nella opportunità della formulazione, da parte dell’amministrazione, di una valutazione in concreto in ordine alla situazione di incompatibilità; b) di conseguenza, nella concessione di un termine entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Insomma, anche se la diffida non è espressamente prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. 545/1992, che regola il procedimento di decadenza, un congruo termine per rimuovere l'accertata causa d'incompatibilità deve essere concesso sia agli impiegati che ai magistrati, in forza della richiamata normativa “che regola il pubblico impiego non contrattualizzato”.