Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Come noto, la Legge di Stabilità 2012 è intervenuta in materia di giustizia, prevedendo numerose novità. Dalla riforma degli ordini professionali e le società tra professionisti, all’impiego della posta elettronica certificata nel processo civile. Dalle misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di Cassazione e alle Corti di appello, alle modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile, sino alle modifiche in materia di spese di giustizia.
Estinzione giudizi d’appello. In particolare, l'art. 26 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 prevede, in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento, l’estinzione dei procedimenti civili davanti: - alla Corte di Cassazione, qualora riguardino ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009); - alle Corti d’appello, qualora pendenti da più di due anni alla data di entrata in vigore della legge in esame. In altri termini, tale disposizione normativa si traduce nella necessità di presentare un’apposita “istanza di trattazione” del procedimento, eventualmente pendente in secondo o in terzo grado. Nel caso in cui nessuna delle parti presenti tale dichiarazione di persistenza dell’interesse alla trattazione, l’impugnazione s’intende rinunciata con conseguente estinzione del giudizio, dichiarata con decreto e non già con ordinanza reclamabile.
Persistenza dell’interesse. Come detto, condizione per il proseguimento del giudizio è la manifestazione di un interesse alla causa. Interesse che verrà verificato, caso per caso, dalle Cancellerie. Compito del professionista (avvocato), pertanto, sarà di richiedere alla propria clientela, di firmare il documento in cui si conferma la persistenza di un interesse al giudizio. Tale istanza, sottoscritta personalmente dalla parte, dovrà poi essere presentata entro sei mesi dalla ricezione dell’apposito avviso di cancelleria che informa le parti dell’onere e delle relative conseguenze.
1° gennaio 2012. Dopo tale stretta del legislatore fiscale sulle impugnazioni civili, sono molti gli Uffici giudiziari che stanno prendendo provvedimenti atti ad adeguarsi alla novella, soprattutto con riguardo ai giudizi pendenti dinanzi alle Corti d’appello. Infatti, a partire dal prossimo 1° gennaio 2012, se non sarà ribadito l’interesse al giudizio ad opera di almeno di una delle parti in causa, rischiano l’estinzione moltissimi dei giudizi di secondo grado, pendenti “da oltre due anni a far tempo dal primo gennaio 2012”, quindi, dal 31 dicembre 2010.