22 novembre 2012

Golpe alla democrazia!

Repentino mutamento del Regolamento per il funzionamento del CNDCEC, delibera adottata in palese conflitto di interesse ed in assenza di uno specifico punto all’odg. Gestione autocratica del Consiglio finalizzata al perseguimento di soli interessi privati .
Questo in sintesi il risultato delle delibere consigliari del CNDCEC di oggi 21 novembre, avente all’ordine del giorno, tra gli altri, due distinti punti relativi alla questione del trasferimento di Sganga dall’Ordine di Paola a quello di Aosta: - il primo (n. 3) “eventuali dichiarazioni di incompatibilità e conflitto di interessi in relazione al punto 4”; il secondo (n. 4) la trattazione del ricorso.

“Le trattazione di entrambi i punti è stata caratterizzata – hanno dichiarato al termine dell’udienza i difensori avv.ti Oreste Morcavallo e Davide Perrotta - da gravi violazione ed anomalie, rispetto alle quali nell’interesse di Sganga e della lista ad egli appartenente riserviamo ogni forma di tutela.

Precisiamo – hanno continuato gli stessi legali- che sulla questione della incompatibilità e del conflitto di interessi, il Presidente Claudio Siciliotti si era munito di un parere legale avente ad oggetto la condotta che avrebbero dovuto assumere i Consiglieri portatori di interessi correlati all’esito del ricorso. Tale parere, per un verso, conclude valorizzando la posizione di conflitto dei Consiglieri candidati nelle liste elettorali; per l’altro verso, affermando la possibilità dei medesimi di restare in aula astenendosi soltanto dalla discussione e dal voto e, per l’altro verso ancora, sulla opportunità di un intervento teso a “disciplinare espressamente la rilevanza degli astenuti ai fini della deliberazione, con riferimento sia al quorum strutturale che funzionale, integrando sul punto i regolamenti esistenti”.

In relazione, dunque, al punto 3 all’od.g., abusando delle conclusioni rese dal professionista – hanno continuato ancora i legali -, con il voto determinante favorevole dei 7 Consiglieri candidati nella ‘lista Siciliotti’, la cui determinazione era evidentemente strumentale alla successiva delibera sul ricorso, il Consiglio ha deliberato la modifica dell’art. 21 del ‘Regolamento delle Attività e per il Funzionamento del Consiglio Nazionale’, aggiungendo allo stesso articolo 21 tre nuovi comma, del seguente tenore letterale: “3. Prima di iniziare la discussione su ciascun punto all'odg ogni consigliere deve rendere nota la sua posizione di conflitto di interesse con riferimento al punto in trattazione. 4. Il consigliere che versa in tale situazione, pur presente in sala, é obbligato ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sul punto. 5. I consiglieri in conflitto di interesse concorrono a formare il quorum costitutivo della riunione ma sono esclusi dal computo del quorum deliberativo”.

Tale delibera integra, quindi, grave atto di violazione della legge per i seguenti motivi:
i. la delibera è stata assunta senza che il tema fosse stato posto all’ordine del giorno;
ii. la delibera è stata assunta con il voto determinante dei 7 Consiglieri candidati nella ‘lista Siciliotti’, nonostante l’evidenza documentale della strumentalità della modifica regolamentare rispetto all’adozione della successiva delibera in loro favore, sul ricorso del PM di Aosta;
iii. il comma 5 di nuova introduzione, modificando i quorum, si pone in contrasto con il previgente comma 1 che prevedeva che “le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto”;
iv. il comma 5 di nuova introduzione si pone altresì in contrasto con la norma di rango gerarchicamente sovraordinata disciplinata dall’art. 30 del d.lgs. n. 139/2005, di tenore analogo al comma 1 del Regolamento;
v. la delibera è stata “dichiarata immediatamente approvata ed esecutiva”; ciò che ne disvela, una volta di più, il carattere di strumentalità rispetto alla successiva delibera”.

In relazione, poi, al punto 4 all’o.d.g., la difesa di Sganga ha eccepito, anzitutto, il mancato rispetto dei termini di difesa disciplinati dal combinato disposto degli artt. 1, 4 e 5, che avrebbero dovuto calendarizzare l’udienza in data successiva al 10 dicembre 2012. In funzione di ciò, è stata proposta istanza di differimento della discussione, anche per prendere posizione ed assumere difesa in relazione a documenti di sopravvenuta formazione.

Sempre in via pregiudiziale, gli Avv.ti Morcavallo e Perrotta hanno proposto ricusazione di tutti i Consiglieri candidati nelle liste contrapposte nonché dei Consiglieri Francesco Distefano e Giosuè Boldrini, quali firmatari e promotori ufficiali della ‘lista Siciliotti/Marcello”. Sulla ricusazione, attesa l’impossibilità dell’organo di pronunciarsi su una istanza di ricusazione rivolta anche nei confronti del Presidente e del Vicepresidente, si è insistito affinché – ai sensi dell’art. 52 c.p.c. – la decisione venisse deferita all’organo gerarchicamente sovraordinato (Ministero della Giustizia) e, nelle more, venisse automaticamente disposta la sospensione del procedimento.
In spregio di ogni previsione, è accaduto che, con ordinanza interinale letta in udienza (senza dare atto delle singole espressioni di voto dei pochi Consiglieri non incompatibili), il Consiglio (composto nell’occasione da 6 candidati della lista Siciliotti oltre lo stesso Siciliotti) ha rigettato la ricusazione dei Consiglieri Distefano e Boldrini, dichiarando non procedersi sulle altre a causa della astensione.
Ciò che è paraddossale è che – su istanza degli Avv.ti Morcavallo e Perrotta – il presidente f.f. del Consiglio, Francesco Distefano, destinatario della ricusazione, ha ammesso di aver contribuito – evidentemente con espressione di voto contrario (altrimenti non l’avrebbe resa!) – alla delibera di rigetto della ricusazione svolta nei suoi stessi confronti (!).

Così risolta la questione della ricusazione, il Consiglio – presenti in aula 7 candidati della ‘lista Siciliotti’, 2 ricusati e 2 soli Consiglieri non in conflitto di interessi – ha sciolto l’udienza intorno alle h. 14:45, riservando la decisione e – malgrado la memoria difensiva di 24 pagine depositata da Sganga e la produzione documentale di oltre 20 documenti per circa 180 pagine (!) – ha immediatamente pronunciato l’accoglimento del ricorso del PM di Aosta, consegnandone dispositivo al Dott. Sganga intorno alle h. 16:30 (!).
Non v’è alcun dubbio che nel corso della riunione odierna, il Presidente ed i consiglieri che hanno concorso a condizionare l’esito del procedimento con la finalità di perseguire interessi evidentemente non collettivi sono incorsi in gravi e reiterate violazioni di legge, rispetto alle quali i difensori presenti in udienza, Avv.ti Oreste Morcavallo e Davide Perrotta, riservano ogni iniziativa utile a far valere i profili di responsabilità civile, amministrativa e penale.

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