14 novembre 2012

I cdl e l’obbligo formativo

Il biennio formativo è in scadenza, ecco gli adempimenti entro il 31.12
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’assolvimento dell’obbligo formativo - Sta per scadere, per i consulenti del lavoro, il biennio formativo previsto dal Regolamento per la formazione continua obbligatoria. La data limite è posta al 31 dicembre, pertanto i professionisti interessati dovranno provvedere all’acquisizione dei crediti necessari, che dovranno poi essere certificati a mezzo della dichiarazione di assolvimento da presentare entro il 28 febbraio del 2013. Questa certificazione non dovrà avere in allegato gli attestati che confermano la frequenza dei corsi o delle attività formative, tuttavia siffatti documenti dovranno essere conservati dal professionista per sei mesi dalla data di consegna della certificazione al proprio Ordine di appartenenza, in quanto saranno utili per eventuali successivi controlli. In sostanza, chi non assolverà all’obbligo formativo non potrà attivare futuri rapporti di praticantato e, qualora ve ne fossero già attivi, questi verrebbero sospesi.

Le sanzioni – Il provvedimento della “censura”, stabilito dal Regolamento disciplinare, verrà applicato a quei professionisti che verranno meno alla presentazione dell’autocertificazione o la inoltreranno in ritardo oppure in maniera incompleta. Un’ulteriore modalità sanzionatoria sarà quella predisposta dall’articolo 29 della Legge n. 12/09, alla luce del quale “il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione”.

I soggetti esonerati – Vi sono poi dei professionisti che possono fruire di un esonero dall’assolvimento degli obblighi formativi. Vi sono due tipologie di esonero: quello totale e quello parziale. In entrambi i casi, qualora quest’agevolazione fosse stata fruita nel triennio 2008-2010, i soggetti all’epoca beneficiari dovranno presentare richiesta anche per il biennio in corso, ossia per il 2011-2012. A non dover presentare siffatta istanza di esonero sono i consulenti del lavoro che hanno già compiuto settant’anni, in quanto si tratta di soggetti già esonerati per motivi anagrafici.

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