Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il CNDCEC ha pubblicato il documento “Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo”, elaborato dalla Commissione “Sostenibilità e corporate reporting” rientrante nell’Area di delega “Consulenza direzionale e organizzazione aziendale” affidata ai Consiglieri Nazionali, Ugo Marco Pollice e Giovanni Gerardo Parente e presieduta da Giorgio Orrù.
Il testo, come indicato nel suo sottotitolo, intende considerare i contenuti della Direttiva esaminata sotto un triplice aspetto: l’approccio operativo, le prassi aziendali (riportate nell’appendice del documento, sebbene con la precisazione che esse intendono solo fungere da esempi e non indicare criteri applicativi) ed il ruolo dei professionisti; in tal modo vuole approfondire aspetti teorici ed applicativi connessi agli obblighi di disclosure non finanziaria e sulla diversità, introdotti dalla normativa considerata e che, dal 2017, interesseranno le imprese di grandi dimensioni di interesse pubblico.
Più in dettaglio: partendo da un’approfondita esposizione delle ragioni che sorreggono la disclosure non finanziaria, il documento evidenzia come nell’attuale realtà socio-economica l’attività imprenditoriale non può legittimarsi solo a motivo del perseguimento di un profitto ma deve altresì considerare – dietro la considerevole spinta dell’utenza – le pretese etico-sociali dei territori e dei contesti sociali in cui va ad operare. Accanto, quindi, alla finalità redditizia, le strategie aziendali sono tenute a considerare anche aspetti connessi alla salvaguardia dell’ambiente, che si sostanzia nella c.d. “Corporate Social Responsibility (CSR)” (Responsabilità Sociale dell’Impresa), alla quale un forte impulso è stato dato ad opera del “Libro Verde” della Commissione Europea.
La responsabilità sociale dell’impresa è uno dei temi più rilevanti contemplati nel processo del cosiddetto “sviluppo sostenibile” richiamato nel V Programma d’azione avviato nel 1992 dalla Comunità Europea, fondato sull’esigenza di rendere compatibile lo sviluppo economico con quello sociale, senza alterare le risorse naturali dell’ambiente. La sempre maggiore rilevanza del tema della sostenibilità ne ha determinato il suo assurgere a criterio irrinunciabile di condotta imprenditoriale, sebbene gli interventi normativi volti a legittimarlo come vero e proprio dovere siano stati sporadici, fino al conio delle direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014, che ha invece voluto dare nuovo impulso al processo di “sviluppo sostenibile”, imponendo nuovi obblighi informativi di natura “non finanziaria”, cui saranno tenute ad attenersi le imprese a partire dal prossimo 1° gennaio 2017 (previo recepimento della direttiva che dovrà avvenire entro il 6 dicembre 2016).
Il documento evidenzia, poi, le tre macroaree su cui – sul piano operativo – andrà a sostanziarsi l’intervento della Direttiva.
In primis, l’obbligo informativo riguarderà le grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, ma, com’è stato osservato nel documento, esse faranno da pilota per le piccole e medie imprese, che, sebbene non obbligate, nell’immediato, agli stessi adempimenti, potrebbero comunque attenervisi volontariamente, con ciò ottenendo i potenziali benefici derivanti non solo dal plauso sociale ma anche da eventuali premialità e benefici fiscali che lo Stato potrebbe sentirsi spinto a concedere considerando la portata sociale di tali nuovi indirizzi.
Infine, l’attuazione della Direttiva esigerà anche un adeguamento delle funzioni e delle competenze dei professionisti, in vista del concreto supporto che essi dovranno essere in grado di fornire alle imprese che richiedano il loro intervento per la scelta degli interventi sostenibili da collocare alla base delle loro strategie imprenditoriali. In tal senso il documento si propone pertanto di individuare opportuni percorsi formativi - anche nell’ambito del progetto di Formazione professionale continua e dei programmi formativi realizzati dagli Ordini territoriali - incentrati sulla specifica natura delle informazioni di sostenibilità e sulle forme di rendicontazione funzionali all’adempimento degli obblighi di disclosure previsti dalla direttiva.