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Alla vigilia della discussione in Senato del ddl recante “Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, e dopo aver già formulato con un apposito documento, oggetto di specifica audizione, una serie di osservazioni e proposte che su alcune previsioni del decreto medesimo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili torna a farsi sentire su nuove questioni.
Stavolta i punti contestati sono quelli contenuti negli emendamenti 5.3 e 6.1 del nuovo testo di ddl. Il primo, riguarda le ulteriori novità introdotte nel testo del già novellato articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: l’emendamento modifica, infatti, le modalità di formazione dell’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, inserendo altri adempimenti a carico di coloro che sono comunque iscritti ad albi ed elenchi già regolamentati (Commercialisti, Avvocati e Notai). Previsione, questa, che, lungi dal semplificare le operazioni che intende disciplinare, determina l’artificiosa conseguenza di creare una sorta di elenco disgiunto dall’albo. Difatti l’Elenco da formarsi in base ai nuovi requisiti richiesti dalla norma sarebbe diverso rispetto all’attuale elenco dei professionisti formato dal presidente del tribunale in base agli elenchi comunicati dai Consigli degli Ordini, e per di più sarebbe tenuto e vigilato da un’apposita Commissione istituita presso la Corte d’Appello (a norma del nono comma dell’art. 28-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - legge fallimentare - introdotto col secondo degli emendamenti in parola e di cui si dirà in appresso), formata, oltre che dai rappresentati degli Ordini delle categorie professionali contemplate, anche in maggioranza da magistrati che, per aver eventualmente svolto in precedenza funzioni di giudice dell’esecuzione, potrebbero ingenerare dubbi sull’imparzialità e la trasparenza della loro nomina.
Sono queste le maggiori discordanze denunciate dal Presidente Gerardo Longobardi, il quale critica altresì le ampie funzioni che verrebbero riconosciute alla predetta Commissione incaricata delle gestione dell’elenco:
potendo essa occuparsi tanto dell’organizzazione dei corsi di formazione o aggiornamento e della verifica delle competenze degli iscritti, quanto dell’accertamento dell’adempimento di nuovi obblighi formativi e della valutazione della diligenza, dell’efficienza e dell’efficacia con cui sono state svolte le funzioni di delegato, anche ai fini della conferma dell’iscrizione nell’Elenco medesimo, verrebbe di fatto a surclassare gli Ordini nell’esercizio di funzioni di controllo e sanzionatorie ad essi tipicamente spettanti.
Il Presidente auspica pertanto la soppressione dell’emendamento in parola, anche al fine di scongiurare la creazione di un “doppio binario delle professionalità, che mal collima con le esigenze di urgenza e necessità che caratterizzano il d.l. n. 59/2016 e che, oltretutto, finirebbe per penalizzare il professionista interessato a svolgere le funzioni di delegato alle operazioni di vendita.”
Parimenti, sul secondo emendamento - che dispone l’inserimento nella legge fallimentare dell’articolo 28-bis, rubricato “Albo dei curatori, commissari e liquidatori giudiziali”, prevedendo, appunto, l’istituzione presso ogni tribunale di un apposito albo tenuto e vigilato dalla Commissione sopraindicata - il Consiglio Nazionale esprime disaccordo.
Sottolinea a riguardo il Presidente Longobardi che i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle funzioni di curatore sono già di per sé adeguati ad attestare l’idoneità dei professionisti ivi indicati allo svolgimento dell’incarico in questione. Non si vede pertanto la necessità di istituire “una sorta di albo nell’albo per la regolamentazione di funzioni che i professionisti, in particolar modo quelli iscritti all’Albo dei commercialisti, svolgono da anni con impegno e dedizione”, oltre alla considerazione del rischio che siffatta previsione possa determinare confitti di interesse, assenza di indipendenza e terzietà, nonché imporre inopportunamente ulteriori corsi di formazione ed obblighi formativi a carico di professionisti per i quali costituisce già di per sé sufficiente garanzia di competenza l’appartenenza ad uno specifico Ordine.