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Con l’informativa n. 94/2018 del 4 dicembre 2018, appena pubblicata sul sito istituzionale, il CNDCEC interviene ancora una volta in tema di formazione, per sollecitare gli Ordini all’invio dei dati relativi ai crediti formativi conseguiti dai rispettivi iscritti nel corso dell’anno 2017, anche qualora non si riferiscano a tutti gli iscritti e/o a tutti gli eventi realizzati nel predetto anno; ciò al fine di poter procedere – come loro tramite - al trasferimento delle relative informazioni al MEF, in ottemperanza al disposto dell’ art. 5 D.lgs. n. 39/2010 (a mente del quale: (comma 11) “Gli ordini professionali e le società' di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società' di revisione”).
Come motiva lo stesso Consiglio Nazionale nella predetta informativa, la ragione del sollecito nasce dalla circostanza che, nonostante molti Ordini professionali abbiano già avviato la trasmissione dei dati relativi ai crediti formativi professionali acquisiti nel corso del 2017, numerosi professionisti iscritti anche nel registro dei revisori legali lamentano la mancata visualizzazione dei crediti formativi nell’area riservata della sezione a ciò dedicata sul sito del MEF.
A riguardo si ricorda che, con l’informativa n.15 dello scorso 14 febbraio 2018, il CNDCEC, aveva notiziato gli Ordini circa l’avvenuta sottoscrizione col MEF di un protocollo d’intesa per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali (di cui all’art. 5 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39). Aveva quindi fatto cenno alle modalità operative attraverso cui esso stesso avrebbe eseguito l’accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento della detta equipollenza nonché a quelle attraverso cui gli Ordini, per il suo tramite, avrebbero dovuto trasmettere annualmente al Ministero i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei propri iscritti. A tal ultimo fine, il Consiglio Nazionale aveva annunciato che per rendere possibili le comunicazioni di cui al citato art. 5 D.lgs. n. 39/2010, con successiva informativa avrebbe fornito agli Ordini tutte le informazioni tecniche occorrenti per la trasmissione al MEF dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti per l’anno 2017, come effettivamente ha fatto con la successiva informativa n. 79/2018 del 15 ottobre u.s.
Con l’informativa dello scorso 4 dicembre, il Consiglio Nazionale ha inoltre precisato che, al fine di poter concludere la fase di trasferimento (cui esso è tenuto) dei crediti formativi al MEF, gli Ordini dovranno integrare ed aggiornare i dati parziali riferiti ai crediti formativi professionali acquisiti nell’anno 2017 nonché tutti quelli acquisiti nel corso dell’anno 2018 entro il 31 marzo 2019.
Ha infine ricordato che i documenti contenenti le istruzioni operative a ciò necessarie sono pubblicate nell’area riservata del sito istituzionale e che per eseguire la trasmissione dei dati sarà necessario ottenere preventivamente le credenziali d’accesso al sistema, richiedendole all’indirizzo helpordini@commercialisti.it.