Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Si segnala il P.O. n. 5/2025, pubblicato il 17 aprile, con cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso a proposito della pubblicità informativa dell’iscritto all’Albo, il cui contenuto deve rispondere a certe caratteristiche per non sfociare in un illecito disciplinare.
Lo scrivente Ordine territoriale ha chiesto se sia «compatibile con il codice deontologico l’attività divulgativa e promozionale inerente all’utilizzo dei buoni pasto effettuata online da parte di un iscritto sui propri profili social.»
Ebbene, il Consiglio Nazionale ha premesso di non potersi esprimere in via preventiva in merito alla valutazione di una condotta deontologica tenuta dall’iscritto ovvero all’interpretazione di norme del codice deontologico, in quanto tali attività, che non rientrano nelle funzioni a esso attribuite dall’ordinamento professionale, potrebbero interferire con quelle assegnate dalla legge ai Consigli di Disciplina, che in materia godono di autonomia decisionale (D.L. n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011 e D.P.R. n. 137/2012).
Ciò premesso, il Consiglio Nazionale, rilevato che l’oggetto del quesito è riconducibile al tema della pubblicità informativa dell’iscritto all’Albo, ha proceduto alla disamina della normativa di riferimento, dalla quale è emerso che tale attività, per non costituire illecito disciplinare, deve avere – in sintesi - le seguenti caratteristiche: