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Tutelare il praticante - Chi è il tirocinante? È colui che ha sulle spalle il futuro della professione, pertanto va tutelato e sostenuto. Questa è la chiara posizione espressa ieri dall’Unione nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che ha denunciato “l'estremo grado di incertezza che vige attualmente in tutte le fasi del periodo che riguarda la pratica professionale da Dottore Commercialista: iscrizione, svolgimento, e riconoscimento del titolo così ottenuto”. Se il principio di cui sopra è valido per tutte le categorie professionali ordinistiche, in un periodo in cui quelle non regolamentate prendono il sopravvento sarà quindi ancora più importante per la categoria dei dottori commercialisti, che non avrà “futuro se non riesce a tutelare la figura del tirocinante, garantendosi in tal modo il coinvolgimento delle risorse migliori che un domani risulteranno essere ottimi professionisti, nonché linfa vitale per la nostra professione. E la tutela del tirocinante passa necessariamente per la chiarezza delle regole che regolamentano lo svolgimento del periodo di pratica professionale”.
L’iscrizione – Il primo step che il giovane desideroso di abbracciare la carriera professionale incontra è quello che riguarda l’iscrizione alla categoria, ossia l’accesso a quel mondo nel quale poi dovrà crescere e incrementare le proprie capacità e competenze. Secondo l’Unione, su questo punto dovrebbero esserci regole univoche su tutto il territorio nazionale, ma vengono attuate procedure differenti. “Molti Ordini locali – segnala la sigla sindacale - non permettono l'iscrizione ai tirocinanti se non si è prima verificata la mancanza dei sei mesi al raggiungimento della laurea”. L’opinione dell’Unione è che si sia al cospetto di un atteggiamento privo di alcuna giustificazione, poiché non è ritenuto plausibile che si possa conoscere a priori la durata esatta dei propri studi, quindi la data di conclusione. “A partire dal secondo anno di frequenza del Corso di Laurea Magistrale, gli Ordini locali devono procedere all'iscrizione del tirocinante nel Registro dei Tirocinanti - Sezione A. Al contempo, devono garantire la possibilità di iscrizione anche durante il primo anno di Corso, alla Sezione B, e, fatte le dovute verifiche di effettuato tirocinio, riconoscere poi automaticamente il tirocinio svolto per la Sezione A (ovviamente, per i 6 mesi possibili)”, dichiara la sigla.
Il tirocinio – Altra fase per nulla chiara è quella del tirocinio professionale, vale a dire del trampolino di lancio che prepara non solo all’esercizio delle professione, ma anche all’esame di Stato. In questo caso la denuncia dell’Unione riguarda la revisione delle convenzioni tra Ordini e Atenei, che devono essere repentinamente modificate. “Ad oggi, infatti, con le nuove tempistiche in tema di tirocinio (18 mesi), non è dato sapere se restano valide le esenzioni previste da tali Convenzioni, che erano operative a seguito dello svolgimento di un tirocinio di durata non inferiore alle 1.000 ore nei Corsi di Laurea previsti dalla Convenzione stessa, ma che ora rischierebbero di risultare esuberanti”. Le convenzioni attuali infatti sono state stipulate seguendo la "Convenzione quadro" fra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il punto focale della questione, ribadisce la sigla sindacale, è che se non ci si adopera a revisionare al più presto le convenzioni, si correrà il rischio che i tempi del tirocinio e le esenzioni riconosciute perdano l’effettività.
Equipollenza dei titoli – Infine, l’ultima questione posta in auge riguarda l'equipollenza del titolo di revisore legale e di dottore commercialista. “Oggi il problema assume un rilievo di assoluta criticità visto che si sono appena concluse le prove orali relative agli Esami di Stato della seconda sessione dell'anno 2012. Coloro che si abilitano oggi come Dottori Commercialisti e che hanno contestualmente svolto la pratica di 36 mesi da Revisore Legale devono avere riconosciuta la equipollenza così come la hanno avuta coloro che hanno sostenuto l’esame lo scorso giugno. E questo, oltre ad essere indiscutibile in quanto sarebbe assurdo un diverso trattamento per coloro i quali si sono abilitati nella stessa sessione di esame, deve essere assunto in maniera definitiva a norma così come chiaramente specificato dal M.I.U.R. nella ben nota definizione”. In questo discorso s’inserisce anche il quesito sul destino di quanti, dopo essersi abilitati come dottori commercialisti, hanno altresì svolto la pratica da revisore legale per un periodo inferiore ai 36 mesi. “A tale riguardo urge un chiarimento per non vanificare gli effetti positivi connessi alla riduzione delle tempistiche di tirocinio per l’abilitazione da Dottore Commercialista”, conclude l’Unione sottolineando l’urgenza di dare chiare risposte ai punti messi in risalto.