10 giugno 2013

Il tribunale di Aosta dice no

I giudici aostani respingono il ricorso di Giorgio Sganga.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il no del tribunale - L’ex segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha ricevuto, nei giorni scorsi, il responso del tribunale ordinario di Aosta che, con la sentenza n.1036/2013, ha respinto l’appello da egli stesso proposto. Candidato nella lista «Insieme per la professione» alle elezioni per il rinnovo della governace di categoria, Giorgio Sganga, pochi mesi prima dell’appuntamento elettorale dello scorso 15 ottobre 2012, aveva trasferito la propria iscrizione dall’Ordine di Paola a quello di Aosta. Sul tema si era altresì espresso il Consiglio nazionale con la discussa delibera del 21 novembre dello scorso anno che di fatto annullava il trasferimento, delibera che lo stesso tribunale di Aosta ha confermato rigettando il ricorso di Sganga. L’ex segretario nazionale si è quindi trovato davanti al no della corte aostana.

La vicenda – Dopo le controverse operazioni elettorali che hanno coinvolto (e ancora coinvolgono) il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono pervenuti presso la Procura di Aosta degli esposti in base ai quali il trasferimento del candidato Giorgio Sganga risulterebbe fittizio e determinato solo a far ottenere i requisiti di territorialità alla propria lista. Le indagini conseguenti alla presentazione dei ricorsi hanno poi posto in evidenza che, presso lo stabile indicato quale sito dei nuovi uffici del commercialista, non erano presenti tracce delle attività professionali, né il suo nome sul citofono, solo una piccola targhetta posta all’entrata di un appartamento occupato da soggetti terzi. A questo punto la Procura ha optato per l’impugnazione della delibera di trasferimento dell'ordine con effetto sospensivo inoltrandone gli atti, quindi l’onere decisionale, al Consiglio nazionale. L’organo direttivo della categoria, nella fatidica data del 21 novembre 2012, ha dichiarato nullo il trasferimento accogliendo quindi la richiesta della Procura. Ovviamente il principale protagonista della vicenda non è rimasto con le mani in mano, tant’è che ha deciso di impugnare il provvedimento del Consiglio nazionale. La difesa del commercialista, prendendo come riferimento il decreto legislativo n. 139/2005, ha richiesto che la competenza sulle delibere di iscrizione e cancellazione dall'Albo passasse al tribunale ordinario, il quale a sua volta veniva investito dell’onere di annullare la delibera introdotta durante la discutibile modifica del regolamento dello stesso Consiglio nazionale.

Il tribunale di Aosta – A questo punto la patata bollente è passata al tribunale ordinario di Aosta che, dichiarandosi estraneo alla vicenda, ha respinto le richieste dell’ex segretario nazionale. La posizione dei giudici è che essi possono intervenire per annullare le delibere di un ente pubblico potestativo solo nell’eventualità che queste si presentino quali “atti presupposti che incidono, o meno, sull'esistenza del diritto stesso”. Nella fattispecie non si verifica però una tale condizione, in quanto nel caso che ha coinvolto Giorgio Sganga “si verte nella diversa ipotesi in cui la censura investe direttamente l'atto amministrativo (la delibera di modifica regolamentare), ipotesi nella quale è precluso il ricorso all'istituto della disapplicazione”. Inoltre, anche in riferimento alle indagini delle Fiamme Gialle che avevano riscontrato la fittizietà del trasferimento, i giudici aostani sottolineano come non sia esaustiva la presenza di un locale indicato come sito del trasferimento, poiché è opportuno accertare congiuntamente il concreto spostamento da un luogo fisico (nel caso, Paola) all'altro (quindi Aosta) e l’effettiva volontà di operarvi.

La situazione generale – Intanto la vicenda non può che trascinarsi dietro il giudizio che l’intera categoria attende, ossia quello del TAR del Lazio previsto per il prossimo 19 giugno. In base a quanto illustrato da Palazzo Spada con la pronuncia n. 00840/2013, tra i punti sui quali dovrà esprimersi il Tribunale amministrativo regionale vi è anche l’analisi dei cosiddetti vizi riscontrati nella composizione della lista di appartenenza di Giorgio Sganga, tra i quali alberga in primo piano proprio la presunta natura fittizia del suo trasferimento ad Aosta. A questo punto non rimane che attendere e sperare che, per il bene della categoria, si arrivi alla conclusione dell’impasse generale nel più breve tempo possibile.

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