18 luglio 2011

IRAP: Professionisti e Agenti di commercio

Autore: Redazione Fiscal Focus

IRAP - La Cassazione, con sentenza n. 15586/2011 ribadisce che l’agente di commercio non versa automaticamente l’Irap.
Secondo l’elaborazione giurisprudenziale tra i soggetti che possono essere esclusi dall’IRAP, oltre ai piccoli professionisti, sono da comprendere anche gli esercenti attività imprenditoriali, i procacciatori di affari in campo assicurativo, i rappresentanti di commercio, ma anche gli artigiani e gli agenti di commercio, che operano senza dipendenti e collaboratori e senza una struttura organizzativa nonché con modesto impiego di beni strumentali.

Tesi Agenzia - Nella vicenda in esame, secondo l’Agenzia l’intermediario delle assicurazioni non aveva diritto a vedersi riconosciuto il rimborso dell’imposta, in quanto il soggetto che effettua quel tipo di attività, deve ritenersi assoggettabile ad Irap, poiché esercente un’attività d’impresa. L’Agenzia delle Entrate, rifacendosi ad un vecchio orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che l’attività di agente o rappresentante di commercio, poiché ha alla base redditi riferibili a un’attività commerciale, sarebbe stata da considerare, comunque, di impresa. Pertanto, le somme percepite sarebbero state qualificabili come reddito legato all’attività svolta e soggette a Irap.

La decisione della Suprema Corte - La Suprema Corte ha sottolineato che questo tipo di orientamento è stato superato dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 12108/2009, secondo cui l’esercizio di attività di agente di commercio è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
In sostanza, il contribuente, nella veste di intermediario delle assicurazioni, ha dimostrato di svolgere l’attività con beni strumentali minimi per la loro professione, senza avvalersi dell’altrui collaborazione.

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