10 marzo 2014

IRDCEC. Concordato in bianco, procedura e aspetti della governance

Esaminate le modifiche apportate dal D.L. 69/2013
Autore: Redazione Fiscal Focus

“Nuovo” concordato in bianco - L’IRDCEC con la circolare 38 del 3 marzo 2014, ha esaminato l’istituto del concordato in bianco (procedura e aspetti della governance) di cui all’art. 161 comma 6 della Legge Fallimentare. L’Istituto ha focalizzato l’attenzione sulle modifiche introdotte dall’articolo 82 commi 1-3 del D.L. 69/2013 relative anche al rafforzamento dei poteri informativi del Tribunale e dei creditori, e alla nuova funzione di vigilanza del commissario giudiziale. Il legislatore su tale istituto era già intervenuto di recente con l’articolo 11 comma 3-quarter, del D.L. 145/2013 e attraverso un’interpretazione autentica dell’articolo 11 comma 2 della Legge Fallimentare, ha subordinato la prededucibilità dei crediti sorti in occasione della procedura di concordato preventivo in piano, a precise condizioni. La Circolare dunque si sofferma in particolare sui seguenti profili: la domanda, il piano e la proposta nell’art. 161, sesto comma, l.f., gli effetti, la concessione dei termini, il controllo del tribunale, il commissario giudiziale: nomina e funzioni nel concordato in bianco, la nomina del commissario, le funzioni del commissario, gli atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione, la governance e gli obblighi informativi, la governance della società nel concordato in bianco.

Il deposito del ricorso -
Con il concordato in bianco, l’imprenditore può depositare il ricorso che contiene la domanda di concordato, insieme ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi assieme all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, con la riserva di presentare proposta, piano e documentazione entro un termine fissato dal giudice (tra 60 e 120 giorni prorogabile di non oltre 60 giorni con giustificati motivi). In alternativa, nello stesso termine, e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Rafforzati i poteri dell’autorità giudiziaria -
L’istituto risponde all’esigenza di una emersione tempestiva della crisi d’impresa, in quanto consente all’imprenditore di presentare la domanda di concordato al manifestarsi delle prime avvisaglie della crisi con il rinvio ad un momento successivo del piano e della proposta. Tuttavia il deposito della sola domanda, potrebbe essere oggetto di strumentalizzazioni al fine di ritardare la dichiarazione di insolvenza. Per questi motivi, sono stati rafforzati i poteri dell’autorità giudiziaria mediante la possibilità di nominare un commissario giudiziale e la previsione di un attività di vigilanza sull’adempimento degli obblighi informativi a carico del debitore.

Il flusso di informazioni –
Relativamente alla figura del commissario giudiziale, si segnala che fra lo stesso e l’imprenditore si instaura in flusso di informazioni finalizzato proprio all’attività di vigilanza nell’ambito della quale vi è la verifica della sussistenza dei fatti e delle condotte di cui all’articolo 173 della Legge Fallimentare. Al ricorrere di tali circostanze il commissario giudiziale deve darne notizia al tribunale che dopo una verifica può dichiarare improcedibile la domanda di concordato.
L’autorità giudiziaria in tale sede è anche investita del potere di dichiarare il fallimento del debitore, su istanza di uno o più creditori o del PM dopo che ha verificato i presupposti di fallibilità dello stesso.

Atti urgenti di straordinaria amministrazione - Il commissario esprime il parere sull’opportunità del compimenti di atti urgenti di straordinaria amministrazione, mentre rimane nella disponibilità del debitore il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Secondo l’IRDCEC l’atto urgente di straordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione, è inefficace, con la conseguente esclusione della sfera di operatività dall’esenzione dell’azione revocatoria di cui all’articolo 67 comma 3 lett. e legge fallimentare e dalla prededucibilità del credito relativo.

Obblighi informativi -
Il commissario vigila inoltre sull’adempimento degli obblighi informativi disposti dal tribunale da parte del debitore relativamente alla gestione finanziaria dell’impresa e l’attività compiuta per la predisposizione della proposta e del piano, e viene sentito sulla eventuale manifesta inidoneità dell’attività svolta dal debitore per la predisposizione della proposta e del piano. In tal caso il debitore rischia che il temine concesso venga abbreviato su disposizione del Tribunale, anche d’ufficio e sentito in ogni caso il commissario giudiziale e il debitore. La norma tenta di scoraggiare ogni abuso dell’istituto sollecitando nello stesso momento l’imprenditore ad attivarsi.

Deposito della situazione finanziaria – Il debitore poi deve depositare mensilmente una situazione finanziaria dell’impresa, pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. La violazione degli obblighi informativi produce la declaratoria di inammissibilità della domanda e, su istanza dei creditori e del PM ricorrendone i presupposti, la dichiarazione di fallimento.

Il deposito del bilanci –
L’articolo 161 comma 6 della Legge Fallimentare prevede il deposito da parte del debitore in sede di presentazione del ricorso contenente la domanda di concordato, dei bilanci degli ultimi tre esercizi e dell’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti. L’IRDCEC ha precisato che, in funzione dei compiti di vigilanza e nell’ottica dello scambio di informazioni, il debitore deve comunque tenere a disposizione del commissario tutte le scritture contabili.

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