Nell’ambito delle attività professionali, nel caso di un iscritto all’albo con incarico di amministratore o di sindaco che presenta istanza per sovraindebitamento, si pone la questione se, tale deposito, comporti decadenza dai sopra citati incarichi. A tal fine, è necessario verificare se, nel caso concreto, gli statuti delle società in cui l’iscritto riveste la carica di componente dell’organo amministrativo o del collegio sindacale, prevedano l’assoggettamento alla procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento come specifica ipotesi di decadenza dalle suddette cariche.
È quanto emerge dal
Pronto Ordini n. 41/2019 del 16 ottobre 2019, pubblicato nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), a seguito di alcuni quesiti pervenuti da un Ordine territoriale.
Al CNDCEC sono stati chiesti chiarimenti da un Ordine territoriale in merito al caso di un iscritto nell’Albo che svolge incarichi professionali di amministratore, nonché di componente del Collegio sindacale, e che presenta istanza all’OCC per sovraindebitamento per un significativo importo.
Sul punto, l’Ordine ha chiesto se, il deposito della sopra citata istanza, comporti decadenza dai suddetti incarichi (ai sensi degli artt. 2382 o 2399 c.c.) e se, tale circostanza, abbia rilevanza disciplinare.
Le risposte del CNDCEC
Preliminarmente, il Consiglio nazionale osserva che, l’istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (introdotto dalla Legge n. 3/2012) è una procedura concorsuale avente lo scopo di “porre rimedio” a situazioni di sovraindebitamento non soggette, né assoggettabili, alle altre procedure concorsuali.
In considerazione di quanto definito dalla Legge n. 3/2012, tale procedura, che è di carattere “volontario”, prende avvio da un’apposita istanza del debitore che si trovi in una “
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
In virtù di quanto sopra premesso, il CNDCEC evidenzia che, i richiamati articoli 2382 e 2399, primo comma, lett. a), c.c., riguardo all’incarico di amministratore e a quello di sindaco, individuano talune ipotesi di incapacità assoluta a ricoprire tali cariche, in quanto, il ricorrere di una di esse determina l’impossibilità di accedere ai suddetti incarichi (ineleggibilità), ovvero determina la decadenza dagli stessi, qualora una di tali circostanze si verifichi nel corso dello svolgimento dell’incarico.
Si ricorda che, tra le ipotesi di ineleggibilità/decadenza previste per gli amministratori, viene individuato il caso di fallimento.
Nella risposta del CNDCEC si elencano, quindi, alcuni elementi da tenere in considerazione:
- le sopraindicate ipotesi di incapacità personali individuate dal c.c. devono ritenersi tassative e inderogabili, in quanto espressione di norme a tutela dell’ordine pubblico;
- la normativa relativa alla composizione delle crisi da sovraindebitamento è destinata a regolare il sovraindebitamento di soggetti che, per espressa previsione di legge, sono esclusi dall’ambito applicativo della legge fallimentare e che non possono incorrere nella dichiarazione di fallimento;
- non essendo prevista, per tale motivo, equipollenza tra status di fallito a quella di debitore che accede ad una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio, sembra potersi escludere, in generale, che l’assoggettamento alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento rappresenti una causa ostativa all’assunzione degli incarichi di amministratore o di sindaco, ovvero che comporti decadenza dai medesimi.
Per ciò che concerne l’ufficio di amministratore, il CNDCEC sottolinea come l’articolo 2387 c.c., ammette espressamente la possibilità che, in sede statutaria, siano previsti particolari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli amministratori, ulteriori a quelli previsti dall’articolo 2382 c.c. per i casi di ineleggibilità e decadenza.
Relativamente al caso di attribuzione dell’incarico di sindaco, invece, l’articolo 2399, terzo comma, c.c., rimette allo statuto societario la possibilità di individuare ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza.
In virtù di tutto quanto esposto, quindi, secondo il Consiglio Nazionale, si dovrà comunque verificare se, nel caso concreto, gli statuti delle società, in cui l’iscritto riveste la carica di componente dell’organo amministrativo o del Collegio sindacale, prevedano l’assoggettamento alla procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento come specifica ipotesi di decadenza dalle suddette cariche. I commercialisti evidenziano, altresì, che “anche laddove non sia prevista la decadenza dall’incarico di amministratore o di sindaco di società nel caso di assoggettamento alla citata procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’iscritto, sotto il profilo deontologico, è tenuto a verificare la propria condotta in virtù dei doveri ed obblighi individuati dal Codice deontologico della professione”.
Infine, in merito alla questione della rilevanza disciplinare sollevata dall’Ordine territoriale, il Consiglio afferma che è rimessa all’autonoma competenza dell’organo disciplinare la valutazione dalla condotta dell’iscritto, sulla base di specifici elementi e circostanze che ricorrono nel caso concreto.