Il Decreto MISE 24 dicembre 2008, n. 206, recante
“Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari”, istituito con il D.Lgs. n. 58/1998, ha individuato tra le condizioni propedeutiche alla suddetta iscrizione (oltre al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente) un'adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, da accertarsi tramite una prova valutativa indetta dall'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF), secondo le modalità da esso stabilite.
Il medesimo decreto (art, 2 comma 3) ha poi previsto degli esoneri dalla suddetta prova valutativa per alcune specifiche categorie di soggetti (i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno esercitato la propria attività' professionale per conto di soggetti abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attività di consulenza in materia di investimenti; i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti; gli agenti di cambio) o, per le
persone fisiche che, in possesso del titolo di studio predetto, ed “a condizione che l'iscrizione all'Albo sia richiesta entro sei mesi dall'avvio dell'operatività dell'Albo”, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo:
a) hanno svolto consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio;
b), hanno ricoperto, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio, l'incarico di amministratori di società di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti (art. 7 comma 1).
E’ inoltre necessario che la consulenza in materia di investimenti sia stata svolta in “misura significativa”, con ciò intendendosi un livello di attività tale da rendere presumibile l'acquisizione di una qualificazione professionale almeno equivalente a quella necessaria al superamento della prova valutativa, secondo il giudizio dello stesso Organismo.
Quest’ultimo, peraltro, ha ulteriormente precisato che, in presenza delle appena descritte condizioni, a far data dal 2 luglio 2018 i Consulenti finanziari autonomi e le Società di consulenza finanziaria possono presentare
domanda di iscrizione all’Albo Unico
purché operanti al 31 ottobre 2007, e con esonero dalla prova valutativa, fermo restando la verifica della sussistenza degli altri requisiti previsti dall’art. 31 del d.lgs. 58/98 e dalle relative disposizioni di attuazione.
Le domande di iscrizione che OCF riceverà tempestivamente dai soggetti aventi diritto saranno oggetto della prima delibera utile di iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, nelle nuove sezioni dei Consulenti finanziari autonomi e delle Società di consulenza finanziaria, e saranno istruite nei termini procedimentali di 180 giorni.
Le previsioni testé riproposte sono destinate anche ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili, come ha voluto espressamente ricordare il CNDCEC con l’informativa n. 74/29018 del 1° ottobre u.s., puntualizzando altresì che – come precisato dall’OCF - dalla data di avvio dell’operatività dell’Albo Unico (al più tardi 1 dicembre 2018), potranno operare solo i soggetti iscritti nelle relative sezioni, così come previsto dal D.L. n. 148/17 convertito dalla legge n. 172/17.
Resta, tuttavia, fermo che i Consulenti finanziari autonomi e le Società di consulenza finanziaria aventi diritto potranno, in ogni caso, continuare a presentare domanda di iscrizione con esonero dalla prova valutativa, se in possesso dei requisiti summenzionati, fino al termine del periodo dei sei mesi decorrenti dall’avvio di operatività dell’Albo, ma non potranno più operare dalla data del predetto avvio e dovranno attendere la delibera di iscrizione per poter svolgere l’attività.
Nella pagina web del sito OCF dedicata all’iscrizione (
www.organismocf.it/web/area_pubblica/societaecfautonomi/societaecfautonomi) sarà inoltre possibile consultare i riferimenti normativi sopra richiamati.