2 marzo 2012

Liberalizzazione: tariffe salve per altri 4 mesi

Ma solo come parametri in sede di liquidazione giudiziale del compenso. Tutte le novità in sede di conversione in legge del dl n.1/2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

In merito al dl liberalizzazione, che ieri ha avuto il sì del Senato, sono tante le novità che emergono per i professionisti. Tariffe, preventivo, compenso, tirocinio e società professionali sono stati i capitoli più discussi, oggetto tra l’altro del Professional day di ieri, 1° marzo, l’incontro promosso da tutte le professioni che per un giorno hanno discusso delle carenze e delle novità previste in un settore che da molto tempo risulta acciaccato, come quello delle professioni regolamentate.

Abrogazione tariffe - In primo luogo si conferma l’abrogazione delle tariffe nel caso di liquidazione del compenso in sede giudiziale, questo dovrà essere determinato con riferimento a parametri che stabilisce il ministro vigilante con apposito decreto. Decreto a cui ora si dà un tempo preciso per la sua adozione, ossia entro 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sulla liberalizzazione.

Casse professionali - Sempre entro 120 giorni dovrà adottarsi un altro decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui sono stabiliti i parametri per oneri e contribuzione alla casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto in tal caso ha l’obiettivo di “salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali”.

Liquidazione giudiziale del compenso - Al fine di colmare l’eventuale vuoto normativo che si verrebbe inevitabilmente a creare nell’attesa dell’emanazione del decreto con cui verranno individuati i parametri da utilizzare per la determinazione in sede giudiziale del compenso del professionista, il comma 3 dell’articolo 9 dispone che le tariffe attualmente vigenti continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui sopra e comunque non oltre 120 giorni dalla data in cui entra in vigore la legge di conversione del dl n. 1/2012. Quindi le tariffe continueranno ad essere utilizzate per altri 4 mesi, ma solo in sede di determinazione giudiziale del compenso.

Preventivo di massima – Si conferma che la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima. La misura in tal caso deve essere anche adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Rimborso spese forfetario – Al tirocinante si può, non c’è obbligo da questo punto di vista, riconoscere un rimborso spese, la cui misura viene forfettariamente concordata dopo i primi 6 mesi di pratica. Primi 6 mesi che possono essere anche svolti in concomitanza con il corso di studio per conseguire la laurea di primo livello o la magistrale o la specialistica.

Società fra professionisti – Novità previste anche in merito alle società fra professionisti per cui si prevede che in ogni caso, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisione dei soci. Se viene meno una di queste condizioni, la società si scioglie e il consiglio dell’ordine o collegio professionale, presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo però che la società abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi.

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