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P.O. N. 225/2011 - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nel Pronto Ordine (P.O. n. 225/2011), di qualche giorno fa, ha risposto in riferimento ad alcuni chiarimenti sulla possibilità di riconoscere ad un professionista nominato liquidatore di una società, anche i compensi determinati per la gestione della società e per la redazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Amministrazione della società - Per quanto concerne l’amministrazione della società, per il periodo in cui è continuata l’attività societaria, al professionista spettano gli onorari determinati al sensi del art. 27 TP con la riduzione del 20% disposta dall’ art. 30 comma 4 TP (solo se l’incarico giunge a compimento per mancata omologazione del concordato preventivo). Nel caso in cui l’onorario non sia stato preconcordato, come indicato nello stesso articolo 27, si potrà fare riferimento alle previsioni dell’ articolo 7 della tariffa forense in materia stragiudiziale.
La presentazione della proposta di concordato - Per la predisposizione e presentazione della proposta di concordato, in riferimento ai compensi, deve essere preliminarmente osservato, che non possono trovare applicazione le disposizioni dell’ art. 30 comma 3 TP. Infatti tale disposizione, chiarisce che, gli onorari previsti dall’ articolo 30, si applicano anche qualora l’attività di liquidatore sia stata assunta sulla base di un contratto (art. 1977 Cod. Civ.). Il caso che viene previsto dal comma 3 dell’art. 30 TP, è diverso dal caso in questione, dove alla liquidazione volontaria si sostituisce una procedura concorsuale,in quanto qualora il concordato venisse omologato, si potrebbe parlare di un incarico di liquidazione non giunto a compimento.
In conclusione il professionista che viene nominato liquidatore della società, per la preparazione e presentazione della proposta di concordato preventivo, ha diritto all’onorario previsto dall’art. 44 TP, senza la riduzione del 20% prevista dall’ art. 30 comma 4 TP qualora il concordato preventivo sia omologato. Inoltre, non potendo in tale circostanza portare a termine l’incarico di liquidatore, al professionista per l’attività liquidatoria spetteranno i soli onorari graduali previsti dall’ art. 26 TP.