19 settembre 2011

Manovra bis e professionisti: l’obbligo di stipulare polizze assicurative

Tutela dei clienti dai rischi professionali. Riforma degli Ordini al nuovo onere entro 12 mesi
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nel testo della manovra bis, il DL 138/11 convertito in legge n. 148/11, tra le tante novità in merito alle professioni, merita particolare attenzione una norma, l’art. 3, comma 5, lettera e) che prevede l’onere in capo ad ogni professionista di stipulare un’idonea assicurazione con il cliente.

Rischi professionali- La polizza assicurativa è posta per la tutela del cliente a fronte di errori del professionista commessi sia per colpa lieve che grave nell’esercizio delle sue attività professionali. Questa polizza viene a configurarsi come una sorta di obbligo di assicurazione RC esteso ai professionisti. Polizze assicurative contro i rischi professionali che possono cagionare perdite patrimoniali per i clienti.

Polizza- I clienti stessi dovranno essere informati dal professionista, al momento in cui assume l’incarico, degli estremi della polizza assicurativa e il relativo massimale. Il professionista deve stipulare la polizza con il singolo cliente, potendo scegliere la compagnia che ritiene opportuna. Le stesse polizze possono essere anche negoziate mediante specifiche convenzioni con i propri iscritti dai Consigli nazionali o dalle Casse di previdenza.

Termine- Entro 12 mesi dalla legge in questione, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati al nuovo obbligo che incombe in capo a tutti i professionisti.

Obbligati- Sottoposti all’onere di stipulare la polizza assicurativa sono tutti i professionisti, senza esclusione di colpi. Quindi medici, farmacisti, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, giornalisti, periti agrari, chimici, assistenti sociali, infermieri, ecc. Dati alla mano, circa 40mila professionisti in tutta Italia.

Dubbi interpretativi- L’art. 3, comma 5, lettera e) del DL 138/11, convertito in legge n. 148/11, non risulta però chiaro e preciso, poiché parla esclusivamente di “idonea assicurazione alla copertura per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”. Niente delucidazioni sui rischi professionali da coprire o sui massimali di polizza. Essendo poi molto diversi i rischi professionali che possono prodursi, anche fra professionisti che appartengono ad uno stesso ordine, si rinvia a maggiori delucidazioni degli stessi ordini professionali, in merito al nuovo obbligo introdotto dalla manovra di Ferragosto.

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