26 agosto 2011

MANOVRA BIS - La nomina dei revisori contabili regionali e comunali

Per le Regioni ora la nomina è obbligatoria e il metodo scelto per entrambi è l’estrazione

Autore: Redazione Fiscal Focus

Revisori regionali- Il Dl n. 138/11 ha previsto così che anche le Regioni, dal 1° gennaio 2012, così come gli enti locali, comuni, province e città metropolitane, unione di comuni e comunità montane, avranno l’organo di regolarità contabile, anzi sono obbligate a nominare il collegio dei revisori dei conti.

Finalità- Scopo della nomina è garantire da parte dei revisori regionali, una corretta vigilanza sulla regolarità dei conti regionali, considerando l’entità delle risorse riscosse, gestite e impiegate dagli enti. L’organo di revisione introduce così un meccanismo di controllo complessivo della gestione dell’ente, che permette, mediante l’analisi del rapporto prestazioni erogate/obiettivi, di misurare l’adeguatezza dell’organizzazione, perseguendo gli obiettivi prefissati, all’insegna della efficienza e dell’ efficacia.

Nomina del collegio- Il d.l. n. 138/11 non indica però il numero preciso dei membri costituenti il collegio, perciò si ipotizza che questi siano un numero variabile tra tre al massimo 5 membri, quindi la nomina da parte della Regione è di 60/100 revisori.

Estrazione- La scelta dei revisori avviene mediante estrazione da un elenco regionale in cui sono iscritti, dopo apposita istanza, i revisori legali dei conti ai sensi del d.lgs. n. 39/2010. Si richiede, inoltre, una specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali.

Revisori comunali- Ma il d.l. n. 138/11 non si limita a questa novità significativa per le Regioni. Altra innovazione è in tema di nomina dei revisori dei Comuni. L’art. 16, comma 11, infatti prevede che, a decorrere dal 13 agosto 2011, i revisori dei conti dei comuni sono scelti, mediante estrazione da un elenco in cui sono iscritti, a richiesta, i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali, di cui al d. lgs n. 39/2010, sempre con specifiche qualifiche in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali.

Querelle giurisprudenziale- Viene così posta fine alla questione sollevata da alcuni tribunali amministrativi regionali, come il Tar Puglia e il Tar Umbria da una parte, e il Consiglio di Stato dall’altra. Mentre i primi ritenevano ancora valida la constatazione che i revisori, fino al definitivo processo di unificazione degli albi professionali, quello dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri, devono essere scelti in maniera indistinta in questi due albi, il Consiglio di Stato invece rivelando l’unificazione dei due albi, afferma che questa diversificazione non deve più esistere. Con il d.l. n. 138/11, il legislatore sembra aver accolto e sostenuto la posizione del Consiglio di Stato e la diversificazione oggi appare superata.

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