30 gennaio 2014

“Mazzette” a funzionari pubblici

Il commercialista che paga i funzionari delle Entrate risponde d’indebita induzione a dare o promettere utilità
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il commercialista che consegna ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, su sollecitazione di questi, una somma di denaro per bloccare un controllo fiscale nei confronti di un cliente concorre nel reato d’indebita induzione a dare o promettere utilità, se ha trattenuto per sé una parte del denaro. È quanto emerge da un recente pronunciamento della Suprema Corte (sentenza 28 gennaio 2014 n. 3722).

Il caso. Due funzionari dell’Agenzia delle Entrate eseguivano un controllo a carico di un bar e, rilevate anomalie di gestione sotto il profilo tributario e previdenziale, prospettavano al suo titolare gravi conseguenze in caso di formalizzazione degli accertamenti. Il contribuente veniva così indotto ad accettare di pagare una somma di denaro per il tramite del commercialista (come espressamente richiesto dai due funzionari infedeli), al fine bloccare la denuncia delle irregolarità.

Parte della somma trattenuta dal commercialista “mediatore”. Gli agenti della Guardia di Finanza, presenti al momento della dazione della somma ai due dipendenti pubblici, riscontravano, in seguito a una perquisizione dello studio del commercialista, che una parte dei soldi era stata trattenuta dal professionista stesso. Per questo motivo il consulente fiscale è stato riconosciuto responsabile del reato di concussione, in concorso con i due funzionari delle Entrate. La condanna inflitta in primo grado è stata confermata dal giudice dell’appello. Di qui il ricorso per cassazione.

Riqualificazione del reato. La difesa ha chiesto alla Suprema Corte di mandare assolto l’imputato o, in subordine, di riqualificare il reato in “induzione indebita a dare o promettere utilità” in ragione delle intervenute modifiche normative al reato di concussione. Ebbene, la domanda di riqualificazione del reato da concussione alla fattispecie (meno grave) di induzione indebita a dare o promettere utilità è stata accolta.

Un passo indietro. La legge n. 190 del 2012 ha modificato l'originaria previsione del delitto di concussione previsto dall'articolo 317 del codice penale che sanzionava, con la reclusione da quattro a dodici anni, la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato di un pubblico servizio, che costringeva o induceva taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La novella legislativa, in sostanza, ha scomposto l’ipotesi “classica” di concussione in due autonome fattispecie, ossia la concussione per costrizione e l’induzione indebita a dare o promettere, stabilendo, in questo secondo caso, una pena inferiore per chi induce e una sanzione per chi è indotto. La condotta di induzione è confluita nel nuovo articolo 319 quater (“Induzione indebita a dare o promettere utilità”) che sanziona, con la reclusione da tre a otto anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che induce taluno a dare o promettere indebitamente, a loro stessi o a un altro, denaro o altra utilità.

Prospettazione di un danno “giusto”.
Ad avviso della Sesta Sezione Penale del Palazzaccio, nella fattispecie esaminata, la condotta illecita era proprio riconducibile all’ipotesi di induzione, atteso che i funzionari delle Entrate avevano prospettato alla vittima un danno in sé lecito, poiché sarebbe conseguito a un loro doveroso accertamento di irregolarità fiscali effettivamente sussistenti. Insomma, essendo stato prospettato un male “giusto”, l’ipotesi è stata fatta rientrare nella nuova figura normativa di induzione indebita a dare o promettere utilità (v. Cass. sentenza 13047 del 2013). Se invece fosse stato minacciato un male “ingiusto” si sarebbe configurato la concussione per costrizione punita più severamente.

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