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Illegittima, ma efficace - La mediazione è comunque un valido strumento, a prescindere dal giudizio in merito all’illegittimità espresso nelle scorse settimane dalla Corte costituzionale. Si tratta infatti di un parere che non priva l’organismo di media conciliazione della sua efficacia, pertanto alcune categorie professionali, come ad esempio i consulenti del lavoro, continueranno a utilizzarlo come processo alternativo di risoluzione delle liti.
Parere dei cdl e vecchia prassi - Nello specifico, per quanto riguarda la categoria presieduta da Marina Calderone, il tema è stato lungamente discusso in occasione di uno dei più recenti incontri del Consiglio nazionale dell’Ordine. A sottolineare la posizione che è intenzionata ad assumere la categoria è Alfio Catalano, responsabile dell'Organismo di mediazione. “La bocciatura riguarda infatti il mero difetto di delega e non l'intero impianto della mediazione”, ha spiegato Catalano. Ciò significa che, secondo i consulenti del lavoro, la mediazione e i suoi effetti rimangono comunque validi e i soggetti vi si possono rivolgere in maniera arbitraria, ossia qualora entrambe le parti vi siano predisposte, non già dietro delega del giudice. Infatti, seguendo la precedente prassi ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale, l’organo preposto avrebbe dovuto dare disposizioni alle parti che, a loro volta, si sarebbero dovute presentare innanzi a un Organismo di mediazione al fine di individuare una possibile soluzione conciliativa alla lite. Solo nel caso in cui un siffatto risultato non si fosse raggiunto, le parti avrebbero potuto procede per via giudiziaria.
La possibilità della clausola - Ciò detto, pur venendo meno l’obbligatorietà e la delega da parte del giudice, rimane la possibilità di apporre ai contratti una specifica clausola che preveda il ricorso all’istituto in caso di controversie insorte in fase di contratto o in occasione del suo scioglimento.
L’obbligatorietà – In ogni caso, la dichiarazione di illegittimità espressa dalla Corte costituzionale non impone divieto di intervento al legislatore. Questi infatti può emanare una legge ordinaria in grado di ristabilire la caratteristica dell’obbligatorietà qualora il contesto nel quale si inserisce la lite determini l’istituto quale soluzione migliore e opportuna. Ciò detto, è comunque presa in considerazione l’evenienza (peraltro reale) che un ripristino coatto dell’obbligatorietà porti a diversi dispendi soprattutto sul versante amministrativo, in quanto bisognerebbe ricorrervi anche nel caso in cui le parti non fossero pienamente convinte circa l’efficacia.
Conclusione dei cdl – In definitiva, è convinzione dei consulenti del lavoro che la mediazione civile e commerciale dia la possibilità di giungere a un percorso risolutivo in merito alle cause civili che risultano attualmente aperte. In sostanza, potrebbe essere un valido aiuto allo snellimento dei tempi processuali e dei costi annessi. In ragione di tale parere, la categoria si è posta quale obiettivo lo sviluppo del proprio Organismo di mediazione che è stato iscritto al numero 936 del relativo registro presso il Ministero della Giustizia.