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Ok alla mediazione obbligatoria - Con il decreto legge n.69/2013, articolo 84, la squadra esecutiva reintroduce l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale. In merito, il parere dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma è positivo, nel senso che nella categoria capitolina alberga la convinzione che l’istituto della mediazione possa essere uno di quegli strumenti in grado di far riacquistare competitività al Paese abbattuto dalla forte crisi economico-finanziaria. “È noto, infatti - spiega l’Odcec romano - che fra le cause che limitano l’attrattiva degli investimenti c’è la lunghezza dei tempi per la definizione dei processi. Dunque, la mediazione può costituire un punto capace di favorire lo sviluppo e la crescita delle imprese italiane. Quanto all’obbligatorietà essa appare una condizione necessaria – perlomeno per una certa fase – affinché l’istituto della mediazione si radichi nella prassi italiana. L’obiettivo è quello di radicare un sistema compositivo, alternativo al giudizio ordinario, che possa ridurre quella predisposizione alla conflittualità tipica del sistema italiano”.
Punti di perplessità – Ora, il fatto di aver ben accolto la reintroduzione dell’obbligatorietà dell’istituto mediativo, non implica una inerme accettazione di tutti i punti dello stesso. I commercialisti della Capitale rilevano infatti alcuni nodi che devono essere necessariamente sciolti, a sottolinearlo è stato lo stesso presidente della Commissione Arbitrato e Conciliazione dell’Ordine, Edoardo Merlino. “La nuova procedura delineata con l’introduzione dell’incontro preliminare potrebbe riproporre in misura aggravata il fenomeno del mancato incardinamento della mediazione che nella normativa originariamente portata dal d.lgs.nr.28/2010, si concretizzava con la mancata partecipazione all’incontro di mediazione della parte chiamata ed ora, con l’incontro preliminare, si potrebbe concretizzare nella strumentalizzazione di questo passaggio per vanificare la mediazione”, spiega ancora l’Ordine capitolino. Altra perplessità riguarda poi l’obbligo della sottoscrizione dell’accordo per l’omologa da parte degli avvocati. Il presidente Merlino si chiede perché tale punto sia valido solo per gli avvocati e non anche per i dottori commercialisti ed esperti contabili, oltre a sottolineare come un simile obbligo imponga “alle parti il sostenimento di un costo aggiuntivo che va inevitabilmente ad appesantire il ricorso all’istituto ed a porre una ulteriore barriera economica per l’accesso alla mediazione”. Poi, un ulteriore elemento sul quale i commercialisti di Roma attendono prossimi chiarimenti riguarda la riduzione del termine di durata della mediazione, passata da quattro a tre mesi. Il parere dell’Ordine è che una simile contrazione fa perdere efficacia alla mediazione, poiché appare al quanto arduo riuscire a definire un tavolo di mediazione in tempi tanto ristretti. “Ulteriori perplessità sussistono in merito alla qualifica di mediatore di diritto degli avvocati che reintroduce una norma contestata, e per tale motivo già abrogata nella precedente conciliazione societaria, riguardante la qualifica di conciliatore per appartenenza ad un determinato Ordine professionale da quindici anni o per essere professore universitario in materie giuridiche o economiche”, ha dichiarato Edoardo Merlino, sostenendo che una tale disposizione rappresenterebbe una sorta di ‘passo indietro’ esclusivo per una determinata categoria e potrebbe altresì implicare quel motivo di presunta incostituzionalità che era stato indicato nella scarsa o assente formazione dei professionisti mediatori.
Aspetti positivi – “Un aspetto positivo – continua l’Ordine capitolino - è invece la possibilità data ora al Giudice di emettere un provvedimento dispositivo (ordinanza) per l’esperimento del tentativo di mediazione con una importante novità rispetto al semplice invito indicato nella precedente stesura del secondo comma dell’articolo 5 del d.lgs.nr.28/2010”. Anche se, a tal proposito, non convince abbastanza l’indicazione che dovrà fornire il Giudice dell’organismo presso il quale si attua la mediazione, perché non sono ben chiare le basi sulle quali il Giudice dovrebbe formulare l’indicazione.
Gli auspici – “Una normativa a luci ed ombre - conclude Merlino - che tuttavia ha il pregio di riproporre al centro dell’attenzione la mediazione civile e commerciale che si era fermata a seguito della pronuncia di incostituzionalità legata all’eccesso di delega del d.lgs.nr28/2010”. L’auspicio è quindi che all’istituto vengano presto apportati i chiarimenti richiesti, al fine di poterne usufruire al meglio.