15 febbraio 2018

MEF- CNDCEC: protocollo d’intesa per formazione obbligatori dei revisori legali

Autore: GIUSEPPE AVANZATO

È stato reso noto ieri il protocollo d’intesa siglato tra MEF e CNDCEC per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dei revisori legali di cui all’art. 5 del d. lgs n.39/2010.

Come noto, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal Ministero dell’economia e delle finanze con determina 37343/2017, aggiornata con determina 183112/2017, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. Almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A). Gli altri 10 crediti formativi annui potranno essere conseguiti in qualsiasi delle materie di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Materie Gruppi A, B e C).

Nel citato protocollo vengono, pertanto, definite le modalità operative attraverso le quali il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili procederà all’accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dell’equipollenza nonché le modalità attraverso le quali gli Ordini, per il tramite del Consiglio Nazionale, trasmetteranno annualmente al Ministero i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei propri iscritti.

Sul punto, l’art. 3 del Protocollo d’Intesa in commento, prevede che gli Ordini territoriali, attraverso una specifica piattaforma informatica, comunichino al Consiglio Nazionale, i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo dei propri iscritti, in modo tale da consentire l’inoltro dei dati stessi all’ente che gestisce il registro entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la formazione si riferisce. A tal fine entro, il 31 gennaio gli Ordini territoriali verificano l’adempimento dell’obbligo formativo annuale da parte degli iscritti e richiedono a coloro che non risultano in regola, sulla base dei dati in loro possesso, di autocertificare l’attività formativa svolta nell’anno precedente. Entro il 31 marzo, gli Ordini territoriali, sulla base della documentazione ricevuta e di quella in loro possesso, predispongono per ogni iscritto il riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti nell’anno precedente da indicare nella specifica piattaforma informatica.

In relazione a ciascun iscritto, gli Ordini territoriali comunicano i codici degli eventi a cui i medesimi hanno partecipato, il codice della materia e il numero di crediti acquisiti per ciascun evento, distinti fra materie caratterizzanti e non caratterizzanti, nonché la data dell’evento.

Come chiarito all’art. 2 del protocollo d’intesa, gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero, e che pertanto consentono di assolvere anche l’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali, sono quelli accreditati con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati 1 e 2 del protocollo. Tali allegati sono soggetti a modifiche periodiche per tener conto degli eventuali aggiornamenti apportati al programma annuale formativo adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora un evento formativo abbia ad oggetto argomenti rientranti in più materie dovranno essere indicati i codici di ciascuna materia trattata e la relativa durata, al fine di consentire l’attribuzione dei crediti formativi distinguendo fra le materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A) e le altre materie (nel programma annuale definite Materie Gruppo B e C).

Gli Ordini territoriali e i Soggetti autorizzati dal CNDCEC, allegano alla richiesta di accreditamento il programma dell’evento formativo al fine di consentire al Consiglio Nazionale di valutare la rispondenza con il programma formativo annuale adottato dal Ministero.

Il comma 6 del predetto articolo 2, inoltre, attribuisce piena validità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali agli eventi accreditati dal Consiglio Nazionale, a condizione della corrispondenza con il programma annuale.

Invece, il comma 8 del medesimo articolo consente l’utilizzo dei crediti formativi conseguiti tramite la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF in materia di revisione legale anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili in materia di formazione professionale continua (FPC).

Il Consiglio Nazionale stesso accredita i corsi e-learning predisposti dal Ministero attraverso l’adozione di una specifica delibera e l’inserimento di tali eventi nel portale della formazione. Al fine dell’attribuzione dei crediti formativi ai singoli professionisti, il Ministero delle finanze si impegna a consentire la trasmissione al Consiglio Nazionale dei nominativi dei partecipanti contestualmente iscritti nel registro dei revisori legali e negli albi territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché i crediti formativi conseguiti attraverso la fruizione dei corsi e-learning, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Nei prossimi mesi saranno fornite tutte le informazioni tecniche per la trasmissione al MEF dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti per l’anno 2017. Si ricorda, infatti, che il differimento al 31/12/2018 della scadenza per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2017 dei revisori legali consente al MEF maggiore elasticità per la registrazione dei crediti maturati. Non sarà invece necessaria alcuna comunicazione per ottenere la registrazione dei crediti acquisiti da parte degli iscritti nell’albo.

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