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Qualifica di un Ordine professionale - Secondo una direttiva comunitaria (2004/18/CE), gli Ordini professionali verrebbero posti fuori dalla spending review. L’Ordine in particolare viene qualificato come un organismo di diritto pubblico quando ricorrono le seguenti condizioni: che l'ente sia stato istituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale di carattere non industriale o commerciale, che sia dotato di personalità giuridica e che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dall'autorità pubblica, oppure che la sua gestione sia soggetta al controllo di quest'ultima, oppure ancora che più della metà dei membri del suo organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza, sia designata dall'autorità pubblica. I chiarimenti arrivano con la sentenza del 12 settembre scorso (sentenza C-526/11) della Corte di giustizia europea, che esclude l'applicazione del codice degli appalti da parte di un ordine tedesco, creando così un precedente che potrebbe avere i suoi effetti anche agli Ordini professionali in Italia.
La sentenza della Corte europea - Secondo la Corte di giustizia, gli Ordini professionali (anche italiani) non soddisfano né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblica (in quanto tali organismi sono finanziati in modo maggioritario dai contributi versati dai loro membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dello stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono destinati a finanziare) né quello relativo al controllo della gestione da parte dell'autorità pubblica. Al riguardo in materia vi è anche una sentenza della Corte di cassazione (n. 21226 del 14.10.2011), che esclude l'obbligo di controllo gestionale degli Ordini da parte della Corte dei Conti. L'unica vigilanza prevista è quella dei Ministeri vigilanti che è di tipo ordinamentale. Relativamente ai componenti dell'organo di amministrazione, anche in questo caso si tratta di soggetti eletti dalla base e non scelti dall'autorità pubblica. La sentenza dunque sembra lasciare fuori gli Ordini professionali dalla stretta della spending review.
La spending review - Con il D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2010 n. 135, sono state adottate disposizioni di contenimento della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Fra le misure, vi è anche quella che prevede la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni nella misura del 20% degli uffici dirigenziali, di livello generale e non generale, e una riduzione del 10% della spesa complessiva del personale non dirigenziale. Ciò ha messo in allerta il Comitato unitario delle professioni, in quanto il primo intervento prevede il licenziamento del personale che opera negli Ordini territoriali.
Le indicazioni del ministero – È lo stesso Ministero della Giustizia, che il 27 maggio 2012, ha confermato a tutti i Consigli nazionali di categoria, che la riduzione delle piante organiche va applicata anche agli Ordini, e viene chiesta anche la trasmissione dei dati relative alle piante organiche ai fini della verifica del rispetto della norma. Tuttavia qualche novità vi è stata con l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 sulla P.A., il quale prevede che gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l’articolo 1, comma 505, penultimo periodo della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ora, benché il D.L. deve essere ancora convertito in legge, vi è sicuramente una “sponsorizzazione” europea.