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Corte di Cassazione, sentenza n. 15963 del 21 luglio 2011. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15963 del 21 luglio 2011, ha sostenuto che, in tema di compensi, il notaio non può applicare una tariffa superiore ai massimi consentiti anche quando la stipula dell'atto ha richiesto consulenze legali e fiscali.
La vicenda. La vicenda nasce dal ricorso presentato da un notaio avverso una sanzione disciplinare disposta dal Consiglio per aver percepito onorari, diritti e accessori superiori all’atto rogato di cessione di diritti immobiliari.
La difesa. Secondo la difesa la Corte non aveva il potere di sindacare il rilievo disciplinare delle attività svolte dal notaio, diverse da quelle oggetto del compatente consiglio notarile, in relazione a pretese altre prestazioni professionali, rientranti nella sfera professionale dell’avvocato, del commercialista e del geometra.
Motivazioni. La Cassazione, respingendo tutti i motivi del ricorso presentato dalla difesa, ha motivato che “in tema di compensi dei notai, lo svolgimento di prestazioni professionali non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica notarile, tali da legittimare, ex artt. 34 dm 30.11.1980 e 2233 cod. civ., un autonomo e separato compenso rispetto a quello già ricevuto per la propria prestazione professionale, non possono essere ritenute, sic et simpliciter, tutte quelle diverse dalla materiale redazione del rogito, consistendo, per converso, in attività che, pur trovando occasione nella stesura dell'atto, non sono necessarie ad assicurarne gli effetti ma perseguono un fine ulteriore e diverso”.
In questo caso, per stessa ammissione del professionista, il fine non era ulteriore e diverso, ma convergente ed unitario, per cui il notaio avrebbe dovuto rispettare il limite tariffario.