Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La nuova modulistica per l’attività di vigilanza sulle società cooperative segna un passaggio importante nel percorso di aggiornamento e razionalizzazione dei controlli. Il documento del CNDCEC, della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e dell’Alleanza delle Cooperative italiane evidenzia come i decreti ministeriali del 5 marzo 2025 abbiano ridefinito modalità e contenuti della revisione e dell’ispezione straordinaria, introducendo chiarimenti attesi da tempo dagli operatori.
Resta però fermo, sul piano operativo, che fino al completamento del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale del MIMIT continuano ad applicarsi i modelli e le procedure preesistenti.
Il valore della riforma non sta soltanto nell’aggiornamento formale dei verbali, ma soprattutto nel tentativo di rendere l’attività di vigilanza più uniforme, trasparente e aderente alle peculiarità del modello cooperativo. La nuova modulistica, infatti, non si limita a richiedere una verifica documentale, ma mira a rafforzare il controllo sostanziale sulla mutualità, sulla democraticità interna e sulla coerenza degli assetti organizzativi rispetto allo scopo sociale.
Tra le novità di maggiore rilievo vi è la conferma, nella scheda dedicata alla prevalenza ex art. 2513 c.c., del principio di omogeneità mutualistica. Il documento chiarisce in modo netto che, nel calcolo della prevalenza, devono essere considerati solo i componenti riconducibili allo scambio mutualistico, escludendo gli elementi di bilancio che non ne sono espressione. Si tratta di un passaggio particolarmente significativo perché recepisce in sede ministeriale un orientamento già consolidato nella prassi professionale, riducendo il rischio di letture distorsive del dato contabile.
Molto rilevanti sono anche i chiarimenti in materia di ristorni. La nuova impostazione distingue con maggiore precisione tra avanzo di gestione generato dai soci e utile concretamente distribuibile, ribadendo che il limite massimo del ristorno va determinato tenendo conto delle destinazioni obbligatorie, in particolare della riserva legale e del contributo del 3% ai fondi mutualistici. Sul punto, la modulistica spinge il revisore a una verifica più attenta della coerenza tra statuto, regolamento sociale e concreta destinazione dell’utile.
Sul contributo del cosiddetto “3 per cento”, viene inoltre ribadito un principio operativo di grande interesse: la quota di utile destinata direttamente alla copertura di perdite pregresse può essere esclusa dalla base di calcolo, ma solo se la delibera assembleare dispone in modo inequivoco tale destinazione diretta. Diversamente, se l’utile viene prima accantonato a riserva e solo successivamente utilizzato per coprire perdite, esso rientra integralmente nella base imponibile del contributo. È un chiarimento che impatta direttamente sulla redazione delle delibere e sulla consulenza in sede assembleare.
Uno dei passaggi più evoluti della nuova modulistica riguarda però il tema degli “assetti cooperativi”. Le nuove domande inserite nel verbale di revisione richiedono un’analisi mirata dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili non in astratto, ma in funzione del perseguimento dello scopo mutualistico, della partecipazione democratica e della trasparenza informativa. In questa prospettiva assumono un ruolo centrale la relazione sulla gestione e la nota integrativa, che dovranno offrire una rappresentazione concreta e non stereotipata delle modalità con cui la cooperativa realizza lo scambio mutualistico, gestisce i rapporti con i soci, monitora le riserve indivisibili e recepisce le osservazioni dei revisori.
Importanti sono anche le innovazioni relative alla vita assembleare. La nuova modulistica rafforza l’attenzione sulle modalità di convocazione, sulla prova dell’effettiva ricezione dell’avviso da parte dei soci e sulla corretta verbalizzazione delle presenze, anche in caso di assemblee telematiche o ibride. L’indicazione è chiara: non basta il rispetto formale delle procedure, ma occorre garantire effettività del diritto di partecipazione e piena tracciabilità del procedimento assembleare. Per i professionisti che assistono le cooperative, questo comporta un innalzamento del presidio documentale e organizzativo.
Il documento contiene poi chiarimenti di settore particolarmente utili. Per le cooperative agricole di conferimento viene confermata la prassi secondo cui la valorizzazione del prodotto conferito dai soci può avvenire al momento dell’approvazione del bilancio, senza che ciò implichi necessariamente l’applicazione del ristorno. Per le cooperative di produzione e lavoro, viene chiarito che la figura del socio tecnico-amministrativo è ammissibile solo nell’ambito della cooperazione di lavoro. Per le cooperative sociali, si precisa che il volontario deve essere socio e che il calcolo della percentuale di persone svantaggiate nelle cooperative di tipo B va effettuato come media annuale delle percentuali mensili. Per le cooperative di abitazione, infine, vengono fornite indicazioni utili sulla posizione dei soci non prenotatari e sulla corretta imputazione dei costi.
Nel complesso, la nuova modulistica sembra segnare un cambio di passo: la vigilanza cooperativa si orienta sempre più verso un controllo qualitativo, sostanziale e coerente con l’identità mutualistica dell’ente. Per i professionisti, questo significa accompagnare le cooperative non solo nell’adempimento formale, ma anche nella costruzione di assetti, informative e processi interni capaci di reggere a una verifica più approfondita e consapevole. La vera novità, in definitiva, non è soltanto nei modelli, ma nel diverso livello di attenzione richiesto alla governance cooperativa.