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Il compenso per il mandato professionale - Abrogate le tariffe professionali a mezzo del D.P.R. del Ministero della Giustizia, ossia il Regolamento degli ordinamenti professionali, un nuovo quesito si è palesato al cospetto delle categoria. In sostanza, si sta parlando delle modalità di formulazione del compenso relativo al mandato professionale. Il Ministero ha risposto con l’emanazione di un regolamento illustrativo circa i parametri da applicare nella determinazione del compenso. Vediamo in generale quali sono i punti disposti dal Guardasigilli e, nello specifico, in che misura interessano i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
Il D.M. n. 140/2012 - Innanzitutto sarà opportuno specificare che i parametri redatti dal Dicastero guidato da Paola Severino dovranno essere applicati solo nel caso in cui tra le parti ci dovesse essere un dissenso, ossia qualora non si sia provveduto a stipulare un accordo preventivo tra il professionista e il cliente. Il provvedimento che dispone in materia di compensi è il D.M. della Giustizia n. 140, emanato il 20 luglio 2012 e pubblicato in G.U. il 22 agosto dello stesso anno, il testo stabilisce nuove modalità per la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali. I parametri hanno delle caratteristiche generali che sono valide per tutte le categorie, sebbene siano state comunque formulate delle disposizioni specifiche per determinate categoria, come quelle per le professioni dell’area tecnica, per i commercialisti, per gli avvocati e per i notai.
Carattere generale – A questo punto bisogna sottolineare che proprio per non cadere nell’errore di sostituire le vecchie tariffe con i nuovi parametri, il Legislatore ha ritenuto di dover sottolineare che in questo caso si tratta di mere direttive alle quali il giudice può fare riferimento, ma dalle quali non ne deriva alcun vincolo. Al numero 1, art. 1 del Capo I, il regolamento cita “l'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso”. Ciò significa che il giudice potrà applicare siffatti parametri solo qualora il mandato del professionista non sia completo di accordo col cliente in merito al compenso. La pattuizione dovrà basarsi sull’illustrazione, da parte del professionista al cliente, di tutte le voci di spesa inerenti alle singole prestazioni offerte e necessarie a portare a termine il conferimento. Nel caso in cui tale patto dovesse esistere, allora il giudice dovrà liquidare secondo quanto accordato. La somma liquidata sarà comprensiva dell’intero ammontare relativo alla prestazione svolta e delle spese sostenute ai fini della medesima attività. Il professionista dovrà però farsi carico dei compensi per i propri collaboratori e delle spese da rimborsare. Il compenso è per natura unico anche se l’incarico è collegiale o se la prestazione è stata svolta da una stp, anzi nel primo caso sarà possibile un raddoppio della quota, ma non un calcolo ripartito per ogni professionista membro della squadra collegiale. L’opera effettivamente svolta verrà esaminata per calcolare i compensi in merito agli incarichi non completati e per quelli che risultano quali prosecuzione di incarichi precedentemente affidati ad altri professionisti.
I dottori commercialisti e gli esperti contabili – All’articolo 15, n. 1, del suddetto decreto vengono elencate le tipologie di prestazioni offerte dai commercialisti per le quali valgono i parametri: “[…] a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) sindaco di società”. Tra questi ambiti spicca l’assenza della “consulenza del lavoro”, in quanto si tratta di un’area per la quale ha competenza e potere decisionale anche il M.L.P.S., che però ancora non si è espresso. Al n. 2 del medesimo capitolo, pertanto, il Legislatore spiega che “quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo”. Per ciascuna delle aree d’interesse vi sono delle specificità in merito al calcolo dei compensi, mentre in via generale l’art. 17 spiega che “1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell'opera prestata. 2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo. 3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella”. Infine, il decreto chiarisce altresì, all’art. 18, che possono esservi due particolari casi, uno di maggiorazione e uno di riduzione del compenso. Nella prima eventualità, qualora le pratiche presentino un grado di “eccezionale importanza, complessità o difficoltà” o se siano particolarmente urgenti, il compenso può essere aumentato fino al 100% della normale liquidazione; qualora invece la prestazione possa essere condotta senza particolari aggravi, in quanto trattasi di materia semplice e non rilevante, allora il compenso può essere ridotto del 50% della normale liquidazione.