21 maggio 2013

Polizza professionale obbligatoria: si avvicina il termine

L’obbligo riguarda i professionisti iscritti all’Albo e le società professionali
Autore: Redazione Fiscal Focus

Polizza obbligatoria - Si sta avvicinando il termine entro il quale tutti i professionisti iscritti negli Albi dovranno sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile. L’obbligo che dovrà essere assolto entro il prossimo 15 agosto da tutti coloro che sono iscritti a un albo professionale e che oggi non hanno ancora provveduto, nasce con l'art. 3, comma 5, lett. e), del D.L. 13.8.2011, n. 138, e viene confermato con la conversione nella Legge 14.9.2011 n. 148. Una regolamentazione dell'obbligo, avviene con il D.P.R. 137/2012 con il quale è peraltro stabilita una proroga annuale dell'obbligo dall'agosto 2012 all'agosto 2013.

Evidenza nell’assunzione dell’incarico - I professionisti e le società professionali dovranno far conoscere ai clienti, evidenziandolo al momento dell'assunzione dell'incarico, come previsto dal regolamento gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione di tale dovere costituirà un illecito disciplinare.

La copertura - La polizza per la responsabilità professionale serve a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (a titolo di sanzioni, interessi e spese) per danni colposamente provocati a terzi, compreso i clienti, a seguito di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione. Restano sempre escluse dalla copertura le sanzioni dirette comminate al professionista. La riforma delle professioni stabilisce che “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale”. L'idoneità della copertura è rimessa alla scelta del professionista e definita in sede contrattuale, con la definizione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc.).

Condizioni standard - Nelle condizioni standard del contratto, viene normalmente inclusa tra le altre la copertura per danni relativi all'attività di tenuta di contabilità, registri Iva e redazione di dichiarazioni fiscali, a causa di errori (non dolosi) imputabili al consulente, al fatto colposo o doloso di collaboratori, alla perdita, distruzione, danneggiamento di documenti di proprietà dell'assicurato o per i quali egli è legalmente responsabile o custode nell'esercizio dell'attività professionale, a lesioni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali e delle attrezzature adibite all'attività dell'assicurato, nonché per fatti dolosi o colposi dei dipendenti e collaboratori dello studio, a perdite patrimoniali subite dai clienti. È importante inoltre dedicare l’attenzione alle clausole relative alla “franchigia” e, in particolare allo “scoperto”, che sono inserite nelle polizze, che rimangono, comunque a carico degli assicurati.

Le valutazioni per i revisori contabili - I professionisti che ad esempio svolgono abitualmente le funzioni di sindaco e/o revisore legale in società di capitali, dovranno effettuare una attenta valutazione delle specifiche previsioni della polizza. In particolare tali figure sono esposte al rischio di essere coinvolte in azioni di responsabilità assieme agli amministratori, soprattutto in caso di dissesti societari per operazioni ritenute non razionali dagli organi fallimentari, oppure per condotte non diligenti degli amministratori o, semplicemente, per non corrette rappresentazioni in bilancio della realtà aziendale. Ciò, ovviamente, quando tali circostanze non siano state opportunamente “contrastate” dai controllori mediante il diligente svolgimento delle verifiche agli stessi deputate. E’ necessario valutare la congruità del massimale previsto dalla polizza, in quanto nella maggior parte dei casi il limite entro il quale la compagnia si rende disponibile a coprire il danno dei sindaci e dei revisori risulta espressamente ridotto rispetto al massimale generale assicurato. Sarà (in queste situazioni) opportuno che il revisore chieda una integrazione del massimale o stipuli un'ulteriore polizza definita di “secondo rischio”.

I consulenti del lavoro - La polizza per il consulente del lavoro, è rivolta alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di una serie di attività connesse alla gestione del personale, nei confronti delle imprese (contratti di assunzione, redazione buste paga), e all'attività di consulenza giuslavoristica. La struttura della polizza e il suo funzionamento è per molti versi analoga alle previsioni relative all'attività di dottore commercialista, salvo qualche specificità di funzione attinente alla professione. Ad esempio, una clausola ad hoc per i consulenti del lavoro è quella che riguarda la gestione della cassa integrazione ordinaria e speciale per i dipendenti.

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