12 giugno 2012

Polizze per responsabilità civile professionale

Il 13 agosto 2012 entra in vigore l’obbligo di stipulare un’assicurazione a tutela del cliente
Autore: Redazione Fiscal Focus

Manovra bis. Il D.L. n. 138/11 convertito in Legge n. 148/11, all’art. 3, comma 5, lettera e) ha previsto l’onere, in capo tutti coloro i quali esercitano una libera professione, di stipulare, entro il 13 agosto 2012, idonea assicurazione per la responsabilità civile.
Comunicazione al cliente. Più precisamente, l’art. 3, comma 5, lettera e) della c.d. Manovra bis stabilisce che “a tutela del cliente” il professionista debba stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, dovrà essere messo a parte degli estremi della polizza e il relativo massimale (somma massima fino alla quale la Compagnia si impegna a prestare la copertura assicurativa).

Convenzioni. Il legislatore ha, poi, previsto la possibilità che le condizioni generali delle polizze assicurative in parola, siano oggetto di negoziazione, “in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”.
Tempo di scelte. Insomma, i numerosi i professionisti che, ad oggi, non abbiano ancora sottoscritto una polizza per la copertura degli eventuali danni arrecati ai clienti, nelle prossime settimane, avranno la necessità di valutare diversi aspetti (premi, massimali e franchigie) onde scegliere la soluzione che sia la più confacente alle proprie esigenze.

Clausole. Si suggerisce di preferire le polizze che: - prevedono un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale denunciare il sinistro; - quelle che estendano la tutela per i danni a terzi dopo la cessazione dell'attività da parte del professionista (si tratta della c.d. copertura postuma), non essendo affatto peregrina la possibilità che i danni si verifichino a distanza di tempo; - infine, che contemplino la possibilità di estendere la copertura alle attività svolte negli anni precedenti (retroattività). Quest’ultima opzione può essere di particolare interesse per neoassicurati ovvero per chi decida di passare ad altra Compagnia di assicurazione. La clausola contrattuale della copertura postuma è invece particolarmente indicata per commercialisti, visti e considerati i tempi tecnici delle scadenze fiscali. Il danno per il cliente infatti potrebbe facilmente palesarsi a distanza di anni.

Polizza a misura di professionista. In generale, è buona norma leggere attentamente tutte le clausole confezionate dall’assicuratore, per capire se gli eventi coperti da garanzia siano effettivamente adatti a manlevare il professionista dal risarcimento del danno. In altre parole, ogni attività professionale ha delle peculiarità e di questo la polizza deve tenere conto. Quindi, ben venga un ampliamento della copertura assicurativa, in base all’attività svolta in concreto dal contraente, sia esso un medico, un commercialista, un avvocato, un consulente del lavoro o un ingegnere. Per concludere, si sottolinea l’opportunità di sganciare il massimale dal fatturato, preferendo ancorarlo al valore delle questioni trattate, e di stipulare polizze che prestino una copertura non inferiore a 1mln di euro. La serietà dell’assicuratore farà il resto.

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