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Cassazione, sentenza n. 18038 del 2 settembre 2011. Il geometra non ha diritto al compenso per la progettazione di opere in cemento armato, in quanto nella sua competenza professionale rientrano solo le costruzioni agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 18038 del 2 settembre 2011.
Vicenda. Nel caso di specie, un’impresa aveva corrisposto al professionista (un geometra) solo una parte della parcella, quella relativa alla direzione dei lavori.
Per questo lui l’aveva citata in giudizio. Ma i giudici di merito hanno respinto parte delle istanze presentate dal geometra, escludendo, in particolare, il compenso per le prestazioni professionali chiesto dal geometra per la costruzione di un centro commerciale (in cemento armato).
Decisione. La Cassazione, confermando la decisione, ha precisato che il geometra non avrebbe potuto compiere tutte le attività indicate nell’avviso di parcella, in quanto alcune prestazioni non appartengono alla competenza professionale del geometra, con espressa menzione dell’attività di progettazione, avendo essa ad oggetto costruzioni di cemento armato.
Competenza dei geometri. In particolare, la Corte ha ricordato che “l'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell'art. 1 R.D.16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo; con le ulteriori precisazioni che tale disciplina professionale non é stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, la quale, sia pure senza un esplicito richiamo delle tonti normative si limita a recepire la previgente ripartizione di competenze e che a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o visitato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione e assumere le conseguenti responsabilità”.