30 luglio 2012

Professioni, dalla Camera un sì con riserva

La Commissione Giustizia, seguendo l’esempio del CdS, ha tracciato delle opportune modifiche al D.P.R. professioni. Soddisfazione del Cndcec.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il parere della Camera - La commissione Giustizia della Camera ha rilasciato il suo parere in merito alla riforma delle professioni, ossia il D.P.R. Severino approvato lo scorso 15 dal governo. Dopo aver incassato le opportune richieste di modifica avanzate dal Consiglio di Stato, lo schema di regolamento è stato approvato dalla Commissione, non senza le opportune condizioni che prendano in considerazioni le direttive tracciate in precedenza proprio dall’organo consultivo della squadra esecutiva. vediamo di seguito su quali punti si è focalizzata l’analisi dei deputati membri della Commissione Giustizia.

Ambito di applicazione – A chi si rivolge la riforma? A tutti i liberi professionisti? Solo ai regolamentati? Agli Albi e ai Collegi? O anche alle altre associazioni professionali? Così com’è stato formulato dal governo, lo schema di riforma non chiarisce quale sia l’ambito d’applicazione delle norme che dispone, pertanto, come già aveva messo in evidenza il Consiglio di Stato, la Commissione Giustizia chiede che si faccia chiarezza in merito al concetto di “professione regolamentata”, magari facendo riferimento all’articolo 33 della Costituzione che stabilisce l’obbligo dell’esame di Stato per l’accesso alle professioni regolamentate.

Pratica e formazione continua
– In merito poi al periodo di pratica posto a 18 mesi e considerando che il Consiglio di Stato lo ha indicato come obbligatorio solo per le professioni che lo hanno previsto finora, la Commissione chiede che si faccia luce circa le categorie che devono ritenerlo effettivamente obbligatorio. Mentre, sul versante della formazione continua, la Camera si sofferma sulla necessità di non frammentare le deleghe, riportando la questione della facoltà decisionale ai Consigli nazionali, non anche al Ministero di riferimento.

La questione disciplinare e Rc
– Il Consiglio di Stato aveva posto l’accento sui criteri di composizione dei consigli disciplinari in seno a ciascuna categoria, su questa scia anche la Commissione Giustizia chiede un’opportuna revisione dei provvedimenti in merito. Per quel che concerne poi l’obbligo di stipulare un’assicurazione sulla responsabilità, la Commissione fa propria la richiesta di alcuni Ordini che hanno proposto al Ministero della Giustizia di prorogare il termine.

Il parere del Cndcec –
Dal canto suo, il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili si è espresso in maniera favorevole sulle posizioni palesate dalla Commissione Giustizia della Camera. “Si tratta di un parere non vincolante – ha dichiarato il consigliere nazionale delegato alla riforma, Andrea Bonechi - ma è molto importante e significativo che la Camera abbia recepito gran parte delle richieste di modifiche avanzate dal Cup e sostenute dai commercialisti”. Bonechi sostiene che ai commercialisti la Commissione ha dedicato uno specifico paragrafo e ciò è indice di un nuovo atteggiamento nei confronti della categoria. “La commissione della Camera ha avuto la sensibilità di richiedere di sanare l’anomalia che la riduzione del tirocinio a 18 mesi, come formulata nel DPR, produrrebbe sui nostri iscritti ai fini dell’inserimento nel Registro dei revisori. Ora – ha continuato il consigliere del Cndcec - aspettiamo che anche il Ministero della Giustizia, dopo il Miur, riconosca l’equipollenza dell’esame di abilitazione alla professione. Speriamo che il Ministero voglia dare ascolto al parere della Commissione, che è perfettamente in linea con quanto già osservato dal Consiglio di Stato”. A questo punto, secondo Bonechi, sarebbe opportuno che chi di dovere introducesse una disposizione specifica per i dottori commercialisti e gli esperti contabili finalizzata a consentire ai praticanti di concludere il tirocinio in maniera propedeutica all’iscrizione al Registro dei revisori legali, ciò “atteso che la riduzione generale della durata del tirocinio a non oltre 18 mesi non può incidere su quello che la norma comunitaria impone per l’iscrizione nel citato Registro. Così facendo, all’esito dei diciotto mesi di tirocinio e del superamento dell’esame di Stato, l’abilitato Dottore commercialista o esperto contabile potrà completare il tirocinio per l’iscrizione anche nel Registro dei revisori legali”.

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