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Il compenso degli avvocati - Al Capo II del decreto ministeriale n. 140 del 20 giugno 2012, il Legislatore illustra le modalità applicative dei parametri di riferimenti in merito alla determinazione del compenso spettante all’avvocato per la sua prestazione professionale. Le specificità relative alla categoria forense si inseriscono nel quadro generale che abbiamo visto nei giorni scorsi. In prima battuta, va sottolineato che anche in questo caso il compenso è unico e onnicomprensivo. Poi, essendo state abrogate le vecchie tariffe e avvalendosi dei parametri, i giudici potranno calcolare l’ammontare da liquidare qualora non vi fosse un previo accordo tra il professionista e il cliente. Ora, sempre in virtù del fatto che sono state soppresse le tariffe, dunque non può più essere redatta neanche la nota spese, è consigliabile che l’avvocato depositi in giudizio sia il preventivo di massima che il contratto col cliente, al fine di non giungere sprovvisto di tutele innanzi al giudice che altrimenti dovrà decidere il compenso. Abbiamo visto che i parametri non sono vincolanti, come invece lo erano le vecchie tariffe, tant’è che il contratto col cliente può anche non essere conforme agli stessi. Tuttavia, dall’articolo 2 all’articolo 14, il citato decreto ministeriale indica le modalità operative e interpretative dei parametri che si dovranno tenere in considerazione nell’atto di determinare il compenso all’avvocato.
Le tipologie di attività e i calcoli liquidatori – “Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria”, il cita il primo punto dell’articolo 2. La liquidazione delle attività stragiudiziali avviene in considerazione del valore, della natura del caso in questione, del numero e dell’importanza dei casi trattati, nonché dai risultati economici e non che il cliente ha ottenuto grazie alla prestazione dell’avvocato. Il calcolo valuterà anche le ore impiegate e il loro valore di mercato; inoltre, qualora la questione dovesse terminare con una conciliazione, è prevista una maggiorazione pari al 40% del compenso complessivamente calcolato. Per quel che concerne le attività giudiziali civili, amministrative e giudiziarie, vediamo che sono validi i principi applicati per quelle stragiudiziali, ai quali però se ne aggiungono degli altri. Innanzitutto, può capitare che un solo avvocato “difenda più persone con la stessa posizione processuale”, in questo caso il compenso unico può subire un raddoppio, lo stesso calcolo si effettuerà qualora il professionista è difensore di una parte contro più parti. Per le class action (art. 140-bis, D.Lgs. n. 206/05), il compenso liquidabile può essere triplicato. Diversamente da quanto avveniva nelle attività stragiudiziali, in questo caso se la controversia si conclude con una conciliazione l’aumento potrà essere del 25%. Infine, “costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”. Fanno parte della suddetta tipologia di attività i procedimenti arbitrali, quelli cautelari o speciali o non contenziosi, le cause di lavoro, quelle per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio, infine i casi di responsabilità civile processuale aggravata e le pronunce di rito. Per quanto riguarda poi le attività giudiziali penali, vediamo che “se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta”, come indica l’art. 12, n. 1 del D.M. in esame. Ora, in aggiunta alle medesime condizioni di calcolo delle attività giudiziali civili, per quelle penali si considera altresì che “per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà”. Infine, vengono considerati in maniera negativa eventuali atteggiamenti volti a prolungare in maniera irragionevole la durata del procedimento.
Le tabelle A e B – Il decreto ministeriali, accanto al vero e proprio testo, propone due tabelle utili per la definizione dei compensi per le attività giudiziali civili e penali. In ogni tabella, per ogni fase dell’attività e in relazione al soggetto che la effettua, viene stimata la percentuale del compenso.