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Il decreto salva Italia, così è stato ribattezzato il Dl 201 del 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre scorso, ritorna a parlare di professioni.
Liberalizzazione professioni - Già la manovra di luglio 2011, la prima manovra correttiva estiva, il Dl 98/11 e successivamente la manovra bis, il Dl 138/11 convertito in legge n. 148/11 aveva spinto l’acceleratore sulla riforma delle professioni, una riforma improntata alla liberalizzazione.
Precedenti manovre - Se la manovra di luglio ha previsto l’obbligo di formazione continua e di aggiornamento professionale, l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa che copra i clienti da eventuali rischi professionali, la possibilità per il professionista di farsi pubblicità, la possibilità di costituire società fra professionisti, infine la facoltà di pattuire il compenso con il cliente, la successiva manovra bis ha eliminato, riguardo proprio questa pattuizione del compenso, ogni riferimento al tariffario minimo. Una riforma delle professioni a 360 gradi che, secondo le disposizioni della precedente legge di stabilità 2012, dovrà avvenire con un apposito decreto del Presidente della Repubblica.
Rischio cancellazione ordini - Il Dl 201 del 2011, la manovra Monti prevede all’articolo 33 che questo Dpr dovrà essere adottato entro il 13 agosto 2012, entro cioè un anno dall’entrata in vigore della manovra di Ferragosto. Altrimenti? Il rischio evidente è l’abrogazione delle norme vigenti in merito agli ordinamenti professionali. In una parola sola, rischio di decadenza automatica degli ordini.
Tirocinio professionale - Ma il dl 201 del 2011, detto salva Italia, prevede anche, al fine di anticipare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, e in questo caso alla libera attività professionale, la riduzione del periodo di tirocinio professionale, da tre anni a 18 mesi. La norma recita testualmente: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi”. Così per i futuri commercialisti e avvocati, il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’accesso all’attività professionale, si ridurrà a 18 mesi, mentre per i futuri notai allo stato attuale la pratica notarile è già di 18 mesi, potendo iniziarla già negli ultimi 6 mesi antecedenti il conseguimento del titolo.
Esame di Stato necessario - Già le manovre precedenti avevano messo mano sul praticantato obbligatorio, prevedendo la possibilità per il professionista di corrispondere un equo compenso al tirocinante, mentre non è andata in porto la previsione dell’abolizione dell’esame di Stato, prevista nella prima bozza della manovra correttiva di luglio 2011, e tuttora il suo superamento si qualifica come una condizione necessaria per poter accedere ed esercitare l’attività professionale.