9 novembre 2011

Professioni: le ultime novità del DDL Stabilità

Dalla riforma entro 12 mesi alla libera pattuizione dei compensi, passando dalla possibilità di costituire società fra professionisti
Autore: Redazione Fiscal Focus

Giorni concitati ove la confusione regna sovrana. Sono questi i giorni dell’Italia, ma non in senso positivo. Il nostro Paese esce distrutto su più fronti dalla crisi finanziaria e dagli attacchi speculativi. Mentre le Borse registrano cambiamenti repentini in seguito alle voci di dimissioni, smentite da fonti di stampa vicino al Cavaliere e dallo stesso, i meno allarmisti si affrettano ad evitare qualsiasi paragone con la situazione creatasi in Grecia (giammai! Con Atene è meglio evitare qualsiasi raffronto, soprattutto con quella “sana” definizione di politica di aristotelica memoria). Il Governo, pallottoliere alla mano visto che i numeri non tornano, dopo la letterina di intenti all’UE, ci riprova con l’ennesima proposta legislativa, il ddl stabilità che tenta la via del risanamento, intervenendo ancora sulle professioni.

Riforma ordini professionali - Se viene prevista una riforma degli ordini professionali entro 12 mesi dall’entrata in vigore del DDl stabilità, in fase di limatura, i punti su cui si incentra il Governo, nel sistema delle professioni, riguardano le tariffe e la possibilità di costituire società fra professionisti.

Tariffe - Per le tariffe, all’articolo 3, comma 5, lettera d) del DL 138/11 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 le parole “prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe” sono soppresse, prevedendo così che per attuare una maggiore trasparenza, viene escluso qualunque possibile rilevo delle tariffe professionali. Eccetto in caso di liquidazione giudiziale dei compensi ovvero quando la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi, come nel caso di consulenti tecnici d’ufficio.

Società fra professionisti - Nella relazione illustrativa al maxiemendamento al DDl stabilità, si sottolinea il bisogno dei professionisti italiani di esplorare nuove forme di esercizio dell’attività professionale e tra queste vi è sicuramente quella societaria, soprattutto in questo periodo di crisi economica che richiede sinergie e multidisciplinarietà e la necessità di individuare strumenti in grado di contrastare la concorrenza esercitata da soggetti professionali stabiliti in UE ben più attrezzati sul piano delle disponibilità finanziarie e strumentali.

Atto costitutivo - Ciò si traduce nella possibilità di costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del Libro V del codice civile. Possono assumere la qualifica di società fra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
- l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
- l’ammissione in qualità di soci di soli professionisti iscritti in ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri europei, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
- criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Incompatibilità e rispetto del codice deontologico – Inoltre, si prevede che la denominazione sociale in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti e la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. Si prevede, infine, che i soci siano tenuti ad osservare il codice deontologico dell’ordine di appartenenza, e la società può essere costituita anche per esercitare più attività professionali.

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