26 marzo 2012

Professioni: nel compenso anche il decoro

Con l’abolizione delle tariffe, elemento imprescindibile è il decoro, mentre il caso dei geologi arriva a Lussemburgo
Autore: Redazione Fiscal Focus

Dopo la scomparsa delle tariffe professionali, a cui ha dato man forte il Governo Monti con il decreto liberalizzazione, per la pattuizione dei compensi un punto di riferimento è rimasto l’articolo 2233 del Codice civile, per cui si sancisce che il compenso, in ogni caso, deve avere una misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Decoro professionale - Ancor prima del decreto liberalizzazione, già il decreto Bersani, il decreto legge n. 223 del 2006, aveva abolito i minimi tariffari, imponendo agli ordini di revisionare i loro codici deontologici. Alcuni di questi ordini hanno sì previsto la libera pattuizione del compenso fra le parti, ma ponendo come vincolo da rispettare il decoro della professione.

Avvocati - Sul decoro della professione hanno insistito già gli avvocati, sanzionano tramite gli ordini alcuni colleghi che proponevano consulenze a prezzi stracciati, ma anche la categoria professionale dei geologi.

Consiglio nazionale geologi
- Proprio una curiosa vicenda accaduta a quest’ultimi sul decoro professionale, ci fa capire l’importanza di assumere tale criterio nella libera pattuizione del compenso fra le parti. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva multato il Consiglio nazionale dei geologi, per non aver indicato in maniera chiara e precisa l’abolizione dei minimi tariffari.

Corte di Giustizia - Dopo i vari gradi di giudizio, la questione è stata posta all’attenzione della Corte di Giustizia europea, chiamata a verificare se la legislazione europea ponga il divieto di riferimento, nella pattuizione del compenso, al decoro professionale come elemento imprescindibile e, qualora questo, insieme alla dignità professionale, sia inserito come elemento da valutare nella determinazione del compenso, possa costituire un comportamento suscettibile di attuare restrizioni alla concorrenza.

Rinvio alla pronuncia europea
- La Corte di giustizia europea non si è ancora espressa. Si rinvia qualsiasi valutazione nel merito, alla pronuncia della Corte di Lussemburgo.

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