31 gennaio 2012

Professioni: preventivo & pubblicità

L’obbligo di pattuire il compenso è in vigore dal 24 gennaio per tutti i nuovi incarichi
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il mondo delle professioni è in fermento. Il dl n.1/2012, anche detto decreto liberalizzazione, all’articolo 9, introduce delle novità importanti in merito. Novità che necessitano di attente analisi e valutazioni, considerando le conseguenze derivanti soprattutto dall’abrogazione delle tariffe minime e massime, che comporta per i professionisti l’obbligo di pattuire direttamente con il cliente la parcella della prestazione professionale resa.

Manovra di Ferragosto - Ma abolendo le tariffe non significa che il professionista non possa farsi comunque pubblicità. Già la manovra bis, il dl 138/11 convertito in legge 148 del 2011 ha previsto dal 13 agosto 2012 la possibilità per il singolo professionista di farsi “pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”.

Pubblicità - La pubblicità informativa con ogni mezzo significa che nei negozi e strutture commerciali, riviste cartacee e web, si possono trovare slogan che pubblicizzano quel professionista, pubblicità che deve essere sempre corrispondente a verità e mai ingannatoria o illusoria.

Preventivo da accettare - La pattuizione del compenso con la clientela, comporta che al momento del conferimento dell’incarico, il professionista deve comunicare al cliente il preventivo che non deve obbligatoriamente essere scritto (forma scritta a richiesta del cliente), ma deve ovviamente essere accettato dal cliente.

Informazioni utili - Nel preventivo concordato vanno indicati alcuni elementi specifici come: le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico, e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voce di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Altre spese - Preventivati e accettati anche gli eventuali addebiti di spese documentate non anticipate in nome e per conto del cliente, si pensi alle trasferte per motivi professionali.

Mandati in corso - Sono esclusi dal preventivo concordato i compensi dei mandati professionali in corso di attuazione anche se la misura del compenso deve essere sempre conosciuta dal cliente, e resa, se questi lo richiede, in forma scritta.

Polizza assicurativa - Nel preventivo concordato vanno inseriti anche gli estremi della polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, come il nome della compagnia, il numero della polizza, l’eventuale franchigia e il massimale assicurato. Così se durante l’esecuzione dell’incarico, il professionista cambia assicurazione deve comunicarlo al cliente interessato.

Novità dal 24 gennaio - L’abolizione del tariffario e l’obbligo del preventivo concordato, in forma scritta solo a istanza del cliente, è entrato in vigore già il 24 gennaio scorso per i nuovi incarichi professionali assunti.

I dubbi da risolvere - Rimangono però alcuni nodi da sciogliere. Come innanzitutto se l’obbligo del preventivo riguardi le professioni regolamentate e anche quelle che non devono essere necessariamente iscritte in Albi o collegi (si pensi ai consulenti informatici). In secondo luogo, si deve chiarire se il preventivo concordato deve riguardare tutti gli atti cosiddetti professionali (redazione atti civili/penali, relazioni peritali, esecuzione progetti) o anche atti riguardanti attività non riservate, come l’elaborazione delle denunce dei redditi. Richiedere in forma obbligatoria il preventivo concordato solo per i professionisti e non per altri soggetti che non sono iscritti agli albi, come ad esempio i Caf, risulterebbe con tutta evidenza, una disparità di trattamento, considerando tra l’altro che l’inottemperanza di queste nuove previsioni, costituisce un illecito disciplinare del professionista. Si rinvia per la soluzione di questi aspetti ad un prossimo intervento del Ministero competente.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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