10 settembre 2012

Professionisti: aggressione in studio

Viola il domicilio chi si introduce violentemente nei locali in cui il professionista esercita, anche se si tratta di un’attività pubblica.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La sentenza - Lo studio di un libero professionista, anche qualora vi stia esercitando “un’attività procedimentale di rilevanza pubblicistica”, può essere considerato alla stregua di un privato domicilio? Ebbene, secondo la sentenza 33518 del 30 agosto 2012 della Corte di Cassazione, la risposta a siffatta domanda è senz’altro positiva. Pertanto, chi invade i locali riservati al professionista con intenzioni aggressive e volte a minare la sua persona, verrà perseguito altresì per il reato di violazione di domicilio.

Il caso – La sentenza citata si riferisce a un particolare caso nel quale alla violazione del domicilio era conseguita anche il tentativo di aggressione sessuale nei confronti del professionista, o per meglio dire della professionista. In sostanza, il caso ha come soggetti un medico di guardia e un individuo che si è introdotto violentemente presso i locali della guardia medica. Durante la turnazione notturna il medico, preoccupato dall’insistenza del citofono e immaginando si trattasse di un potenziale paziente, ha aperto la porta del presidio. Purtroppo per la donna, però, le si è palesato innanzi un individuo che, alzando il tono della voce e manifestando una veemente violenza, l’ha obbligata al silenzio. A tali atti l’uomo ha aggiunto la minaccia di morte, sostenendo di aver portato con sé un coltello. Attraverso tali violente dinamiche l’aggressore è riuscito a baciare il medico di guardia e a immobilizzarlo. Ciononostante la professionista si è potuta liberare uscendo dal presidio di guardia medica. Purtroppo però è stata raggiunta dall’aggressore che a iniziato a infierire brutalmente sul suo corpo con calci e pugni, strappandole anche i vestiti. Solo le grida dei vicini, insospettiti dal chiasso proveniente dalla strada, sono riuscite a mettere in fuga l’uomo.

Il ricorso dell’aggressore
– L’aggressore aveva in seguito presentato ricorso articolandolo in quattro motivi, dei quali uno indica proprio la violazione di domicilio quale reato di minore entità. La Corte ha però rigettato il presente gravame, adducendone specifiche motivazioni che vedremo di seguito.

Le ragioni della Corte - Secondo i giudici della Terza Sezione Penale che si sono occupati della questione, il caso è assoggettabile al reato di violazione di domicilio. A ben vedere, l’uomo, infilandosi con l’inganno e la violenza nell’ambulatorio ha dato luogo a un’“abusiva introduzione (o abusiva permanenza) nei locali dello studio di un libero professionista”, nonostante questi stesse esercitando “compiti che si inseriscono in un’attività procedimentale di rilevanza pubblicistica”. Seguendo i principi che hanno indotto l’aggressore a presentare ricorso, al caso in esame si può portare come obiezione il fatto che l’ambulatorio non fosse in realtà lo studio privato della professionista, ma la Suprema Corte ha dato a ciò ampie delucidazioni. Infatti, a parere della Cassazione, la guardia medica è aperta al pubblico soltanto nella fascia oraria ritenuta ordinaria dal servizio di assistenza sanitaria; mentre per quanto riguarda le ore notturne il medico preposto, pur dovendo garantire piena disponibilità, dovrà offrire le proprie prestazioni in maniera esclusiva ai pazienti che ritiene di dover ammettere all’interno dell’ambulatorio. Ciò vuol dire che durante il turno di notte, ossia nel lasso di tempo in cui il presidio medico diviene un’area riservata il cui ingresso è discrezionale alla volontà del professionista, quel locale è assimilabile alla funzione di temporaneo privato domicilio del medico che vi dovrà trascorrere l’intera notte. Queste sono le motivazioni che hanno finalmente indotto la Corte a rigettare il ricorso dell’uomo su tale punto della questione.

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