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A seguito dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 - decreto applicabile in via analogica a tutti i professionisti - la liquidazione del compenso dovuto ai difensori è onnicomprensiva. E’ infatti venuta meno la vecchia distinzione tra “diritti e onorari”.
Ordinanza. Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia, nell’ordinanza n. 1528 del 10 settembre 2012.
Il caso. Il Collegio amministrativo si è occupato della domanda di liquidazione del compenso presentata da un avvocato, per l’attività professionale prestata in favore di uno straniero ammesso a godere del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Criterio generale. Il TAR ha avuto modo di precisare che il D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore dal giorno successivo (23 agosto), è “applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell’avvocato, e impone una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari”.
Complessità del mandato. Precisato quanto sopra, i giudici amministrativi di Brescia hanno ricordato che è possibile procedere a una riduzione del compenso astrattamente liquidabile all’avvocato, se il professionista, nell’espletare il mandato, non abbia dovuto affrontare e risolvere questioni giuridiche particolarmente difficili. Non solo. In presenza di un giudizio che, come nel caso di specie, è stato definito con sentenza di cessata materia del contendere per essersi la Pubblica Amministrazione rideterminata in via di autotutela, in virtù di una giurisprudenza costante e inequivoca favorevole alla domanda del ricorrente (possibilità di ottenere la cd. legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale pur in presenza di una condanna per l’abolito reato di cd. clandestinità), il compenso può essere ulteriormente ridotto del 50%.