30 settembre 2014

Professionisti: incontri proficui con il MEF

Autore: Redazione Fiscal Focus

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili si confronta con il MEF, in un incontro nel quale sono stati affrontati temi estremamente importanti in materia di antiriciclaggio, alla presenza dei rappresentanti della Giustizia, dell’Uif e della Guardia di Finanza.

Il Consigliere nazionale delegato Attilio Liga, in rappresentanza dei Commercialisti, come anche la rappresentanza della Professione Notarile hanno manifestato apprezzamento per l’esito dell’incontro, dal quale è emersa con preponderanza la necessità di riformare il sistema sanzionatorio previsto in materia di antiriciclaggio.

Antiriciclaggio: sanzioni da rivedere - Il Consigliere nazionale Attilio Liga ha sottolineato, in primo luogo, come il sistema sanzionatorio previsto dalla disciplina antiriciclaggio non sembri conforme al principio comunitario secondo il quale le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Rilevano, a tal proposito, soprattutto le sanzioni penali previste dal d.lgs. 231/2007, sicuramente eccessive ove si consideri che sono spesso correlate a mere inefficienze della struttura organizzativa, in molti casi dovute esclusivamente alle ridotte dimensioni dello studio professionale.

Molto più coerente con i principi comunitari sarebbe invece un sistema sanzionatorio che limiti l’applicazione delle sanzioni penali alle violazioni oggettivamente connotate dall’utilizzo fraudolento di dati o documenti falsi, prevedendo invece sanzioni amministrative in tutti gli altri casi.

Inoltre, anche per quanto riguarda le sanzioni amministrative sono state sollevate alcune critiche.
Si pensi, a tal proposito, alle sanzioni previste per la violazione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, fissate in misura compresa tra l’uno e il quaranta per cento dell’operazione non segnalata.
Un intervallo sicuramente molto ampio, che lascia eccessiva discrezionalità al giudice nell’individuazione della sanzione concretamente applicabile.

Viene tuttavia rilevato come, in questo caso, non debba essere rivista soltanto la sanzione, ma l’intera disciplina delle segnalazioni delle operazioni sospette: non sono infatti stabiliti dalla norma criteri oggetti per poter qualificare l’operazione come “sospetta”, come anche non vi sono termini perentori affinché la segnalazione possa qualificarsi come tempestiva, piuttosto che tardiva o omessa.

Da rivedere è inoltre la sanzione prevista per l’omessa comunicazione al Mef delle violazioni alle disposizioni sull’uso del denaro contante.
Come ha avuto modo di rilevare il Consigliere nazionale Liga, infatti, la sanzione prevista per i professionisti (dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione, con un minimo di tremila euro che aumenta di cinque volte ove la violazione riguardi importi superiori a cinquantamila euro) risulta essere addirittura superiore di quella prevista per gli stessi trasgressori (sanzione di importo variabile dall’1 al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di tremila euro che aumenta di cinque volte ove la violazione riguardi importi superiori a cinquantamila euro).
Inoltre, così come è previsto che i trasgressori possano eseguire il pagamento in misura ridotta (c.d. “oblazione”), ove l’importo della transazione non sia superiore a 250.000 euro, la stessa possibilità dovrebbe essere espressamente ammessa anche per i professionisti cui è contestata la violazione dell’obbligo di comunicazione.

L’incontro focalizzato sulla revisione - Sempre nella giornata del 30 settembre si è tenuto un altro importante incontro con il Mef, al quale erano presenti, oltre ai rappresentanti dell’ufficio legislativo del ministero della Giustizia, il Consigliere nazionale dei commercialisti, Andrea Foschi.

Oggetto dell’incontro sono stati alcuni importanti aspetti legati alla professione del Revisore legale dei conti.

È stato in primo luogo sottolineato come sia necessario trovare una soluzione per allineare i periodi di tirocinio previsti per accedere alle professioni (18 mesi per il tirocinio da Commercialista contro i 36 previsti per i Revisori legali dei conti).

Auspicabile risulta essere altresì un riconoscimento dei corsi di formazione frequentati dai Commercialisti in materie connesse alla revisione anche ai fini dell’obbligo di formazione continua previsto per gli iscritti al Registro dei Revisori.

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